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DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 1993, n. 592

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni di lingua ladina della provincia di Trento.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2018)
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Testo in vigore dal: 3-3-1994
al: 19-7-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visti gli articoli  2  e  102  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  recante  approvazione  del  testo
unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale  per
il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
405, concernente norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento  scolastico  in
provincia di Trento; 
  Sentita la commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista  dall'art.  107,  primo  comma,  del  citato   decreto   del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie  e  gli
affari  regionali,  di  concerto  con  i  Ministri   della   pubblica
istruzione e dell'interno; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                       Uso della lingua ladina 
 
  1. I cittadini appartenenti alle popolazioni ladine della provincia
di  Trento  hanno  facolta'  di  usare  la   propria   lingua   nelle
comunicazioni verbali e scritte con le istituzioni scolastiche e  con
gli uffici, siti nelle localita' ladine, dello Stato, della  regione,
della  provincia  e  degli  enti  locali,  nonche'  dei   loro   enti
dipendenti, e con gli uffici della  regione  e  della  provincia  che
svolgono funzioni  esclusivamente  nell'interesse  delle  popolazioni
ladine anche se siti  al  di  fuori  delle  suddette  localita'.  Dai
predetti uffici dello Stato sono escluse le Forze armate e  le  Forze
di polizia. 
  2. Qualora l'istanza, la  domanda  o  la  dichiarazione  sia  stata
formulata in lingua ladina, gli uffici e le amministrazioni di cui al
comma 1 sono tenuti a rispondere  oralmente  in  ladino,  ovvero  per
iscritto in lingua italiana, che  fa  testo  ufficiale,  seguita  dal
testo in lingua ladina. 
  3. Gli atti pubblici emanati dagli uffici e  dalle  amministrazioni
di cui al comma 1, specificatamente rivolti  alle  popolazioni  delle
localita' ladine, sono redatti in lingua italiana seguita  dal  testo
in lingua ladina. 
  4. Nelle adunanze degli organi elettivi  degli  enti  locali  delle
localita' ladine della provincia di Trento i membri  di  tali  organi
possono usare  la  lingua  ladina  negli  interventi  orali,  con,  a
richiesta, la immediata traduzione  in  lingua  italiana  qualora  vi
siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non  conoscere  la
lingua ladina. I processi verbali sono redatti sia in lingua italiana
che ladina. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             - Gli articoli 2 e 102 del testo unico delle leggi sullo
          statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
          D.P.R. n.  670/1972, sono cosi' formulati:
             "Art. 2. - Nella  regione  e'  riconosciuta  parita'  di
          diritti  ai  cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico
          al quale appartengono, e sono salvaguardate  le  rispettive
          caratteristiche etniche e culturali".
             "Art.  102.  -  Le popolazioni ladine hanno diritto alla
          valorizzazione  delle  proprie  iniziative   ed   attivita'
          culturali,  di  stampa  e  ricreative,  nonche' al rispetto
          della toponomastica e delle  tradizioni  delle  popolazioni
          stesse.
             Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove e'
          parlato  il ladino e' garantito l'insegnamento della lingua
          e della cultura ladina".
             - Il primo comma dell'art. 107 del medesimo testo  unico
          delle  leggi  sullo  statuto  speciale per il Trentino-Alto
          Adige,  approvato  con  D.P.R.  n.   670/1972,   e'   cosi'
          formulato:  "Con  decreti  legislativi  saranno  emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due  del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco".