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LEGGE 29 gennaio 1994, n. 98

Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero".

note: Entrata in vigore della legge: 25-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2007)
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Testo in vigore dal: 25-2-1994
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                 Norme di interpretazione autentica 
  1. Per i beni indennizzabili previsti dall'articolo 1  della  legge
26 gennaio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5
aprile 1985, n. 135, debbono  intendersi  sia  quelli  materiali  che
quelli immateriali. Il Ministero del tesoro e' autorizzato, a domanda
degli interessati,  da  presentare  al  Ministero  del  tesoro  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,  a  liquidare  alle  ditte  esercenti  attivita'  industriali,
commerciali,   agricole,   di   servizi,   marittime,    immobiliari,
professionali ed artigianali,  l'indennizzo  relativo  all'avviamento
delle attivita' di cui erano titolari nei Paesi  di  provenienza.  La
quantificazione viene calcolata sulla  base  delle  risultanze  degli
ultimi tre bilanci. Sono valide le domande gia' presentate in merito. 
Ove  gli  interessati  non  siano  in  grado   di   produrre   idonea
documentazione,  la   commissione   competente   potra',   ai   sensi
dell'articolo  1226  del  codice  civile,  riconoscere  un  ulteriore
indennizzo per l'avviamento commerciale  fino  all'ammontare  massimo
del 30  per  cento  di  quanto  riconosciuto  per  i  beni  materiali
dell'azienda. 
  2. I coefficienti di rivalutazione previsti dalla  legge  5  aprile
1985,  n.  135,  e  successive  modificazioni,   debbono   intendersi
applicabili agli indennizzi dovuti per perdite  subite  sia  in  beni
materiali sia in beni immateriali compresi i crediti di lavoro ed  in
valuta, i titoli, le azioni e le partecipazioni  societarie.  Per  le
societa' le cui azioni non fossero state quotate in borsa, il  valore
di esse verra' determinato in base al patrimonio netto dell'azienda. 
  3. Il requisito della cittadinanza  italiana  richiesto  per  poter
fruire dei benefici di cui alla presente  legge  ed  alle  precedenti
leggi in materia, deve essere comprovato con riferimento  al  momento
del verificarsi delle perdite  dei  beni,  diritti  ed  interessi.  I
soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio
1980, n. 16, come sostituito dall'articolo 1  della  legge  5  aprile
1985, n. 135, che non possano produrre gli  atti  dimostrativi  della
proprieta', per mancata corrispondenza da parte delle autorita' dello
Stato nel cui territorio le proprieta'  stesse  erano  situate,  sono
autorizzati a corredare la domanda con una dichiarazione giurata  che
attesti la notoria appartenenza dei beni al richiedente l'indennizzo,
per quale titolo essi siano pervenuti, i motivi  che  hanno  impedito
all'avente diritto il possesso della citata  documentazione  ed  ogni
altro  elemento  utile  a   dimostrare   detta   appartenenza.   Tale
dichiarazione  deve  essere  resa  al  pretore   o   ad   un   notaio
dall'interessato e da quattro cittadini italiani a diretta conoscenza
dei fatti. La stessa  facolta'  e'  concessa  ai  cittadini  e  ditte
italiani, gia' titolari  o  possessori  di  valori  mobiliari  andati
smarriti. In  presenza  degli  atti  di  acquisto,  ovvero  di  altra
documentazione  comprovante  il  possesso  utile  dell'immobile  agli
effetti dell'articolo 1158 del codice civile,  non  e'  richiesta  la
certificazione dell'avvenuta intavolazione, anche  ove  questa  fosse
stata prevista dalla legislazione vigente nel territorio in  cui  era
situato l'immobile. La dichiarazione giurata degli interessati di cui
al  presente  comma,  resa  in  presenza  di   elementi   precisi   e
concordanti, deve  essere  asseverata  da  conformi  attestazioni  di
congruita' da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione  dello
Stato. 
  4. L'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, deve intendersi
operante sia per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
sia per quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sia  per
l'imposta locale sui redditi (ILOR), sia per le quote di utili, anche
se distribuite ai soci, derivanti  dall'avvenuta  liquidazione  degli
indennizzi e contributi previsti dalle leggi  in  materia,  come  per
ogni altra imposta e tassa presente e futura. 
  5. Il concorso statale dell'8 per cento sugli interessi da  pagarsi
per mutui per la durata di quindici anni,  previsto  dall'articolo  2
della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come sostituito dal  primo  comma
dell'articolo 2 della legge  5  aprile  1985,  n.  135,  relativo  al
reimpiego  degli  indennizzi  in  attivita'   produttive   marittime,
industriali, agricole, commerciali, artigianali, di servizi ed edili,
deve intendersi riconosciuto su un importo pari  al  complesso  degli
indennizzi corrisposti a norma della  presente  legge  nonche'  delle
predette leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985. 
  6. La domanda per ottenere il concorso statale di cui  al  comma  5
deve essere presentata entro il termine di  centoventi  giorni  dalla
data della notifica del decreto ministeriale di liquidazione,  ovvero
da  quella  di  comunicazione  dell'autorizzazione  ministeriale   di
riliquidazione dell'indennizzo, effettuata a norma delle leggi di cui
al comma 5. 
  7. Sono valide le domande presentate in merito prima della data  di
entrata in vigore della presente legge. 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R.  28 dicembre 1985, n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
            Note all'art. 1:
             -  Il  testo  dell'art.  1  della   legge   n.   16/1980
          (Disposizioni    concernenti    la   corresponsione   degli
          indennizzi,  incentivi  ed  agevolazioni  a  cittadini   ed
          imprese  italiane  che  abbiano  perduto  beni,  diritti ed
          interessi  in  territori  gia'  soggetti  alla   sovranita'
          italiana  e  all'estero), come modificato dall'art. 1 della
          legge 5 aprile 1985, n. 135, e' il seguente:
             "Art. 1. - I cittadini italiani, gli enti e le  societa'
          italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o
          nella  totalita',  di  beni, diritti e interessi perduti in
          territori gia' soggetti alla sovranita' italiana, esclusi i
          titolari  di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o
          all'estero, a  seguito  di  confische  o  di  provvedimenti
          limitativi od impeditivi della proprieta' comunque adottati
          dalle  autorita'  straniere esercenti la sovranita' su quei
          territori, potranno percepire gli  indennizzi  loro  dovuti
          per  tali  perdite,  ivi  compresi  quelli  provenienti  da
          accordi internazionali, e relative  integrazioni,  detratti
          eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.
             Tali  indennizzi  saranno corrisposti fino all'ammontare
          di  venti  milioni  interamente  in   contanti;   per   gli
          indennizzi  superiori a tale cifra la somma eccedente sara'
          corrisposta per il 50  per  cento  in  contanti  e  per  il
          restante 50 per cento in titoli di credito.
             La  presente  legge  non si applica ai cittadini, enti e
          societa' italiane  che  abbiano  ricevuto  sotto  qualsiasi
          forma l'indennizzo totale dei beni perduti".
             -   La  legge  n.  135/1985  reca:  "Disposizioni  sulla
          corresponsione  in  indennizzi  a  cittadini   ed   imprese
          italiane  per  beni perduti in territori gia' soggetti alla
          sovranita' italiana e all'estero".
             - Il testo dell'art. 11 della citata legge  n.  135/1985
          e' il seguente:
             "Art.  11.  -  Gli  indennizzi  corrisposti in base alla
          presente legge sono esenti da ogni imposta".
             - Il testo dell'art. 2 della citata  legge  n.  16/1980,
          come  sostituito  dal  primo comma dell'art. 2 della citata
          legge n.  135/1985, e' il seguente:
             "Art.  2.  -  A  coloro  che  intendano  reimpiegare  in
          attivita'  produttive  industriali, agricole, commerciali e
          artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti  ai
          sensi della presente legge, sara' ulteriormente concesso, a
          domanda,  un  concorso  statale  dell'8  per cento costante
          quindicennale sugli interessi  da  pagarsi  per  mutui  che
          verranno  contratti con enti, istituti e aziende di credito
          fino alla concorrenza dell'indennizzo utilizzato".