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LEGGE 31 gennaio 1994, n. 97

Nuove disposizioni per le zone montane.

note: Entrata in vigore della legge: 24-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2021)
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Testo in vigore dal: 24-2-1994
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      (Finalita' della legge).
     1. La salvaguardia e la valorizzazione delle  zone  montane,  ai
sensi  dell'articolo  44  della  Costituzione, rivestono carattere di
preminente interesse nazionale. Ad esse  concorrono,  per  quanto  di
rispettiva  competenza,  lo Stato, le regioni, le province autonome e
gli enti locali.
     2. Le disposizioni della presente legge  costituiscono  principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione.  Le
regioni a statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  provvedono  alle  finalita'  della presente legge secondo le
disposizioni  dei  rispettivi  statuti  e  delle  relative  norme  di
attuazione.
     3.  Quando  non  diversamente specificato, le disposizioni della
presente legge si applicano  ai  territori  delle  comunita'  montane
ridelimitate  ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Ai fini della presente legge, per "comuni montani" si  intendono
"comuni   facenti   parte   di   comunita'  montane"  ovvero  "comuni
interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre
1971,  n.  1102,  e  successive  modificazioni"  in  mancanza   della
ridelimitazione.
     4.  Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche
e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la
tutela  e  la  valorizzazione  delle  qualita'  ambientali  e   delle
potenzialita'   endogene  proprie  dell'habitat  montano.  Le  azioni
riguardano i profili:
       a) territoriale, mediante formule di tutela  e  di  promozione
delle  risorse  ambientali  che  tengano  conto  sia  del loro valore
naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile  delle
popolazioni  residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del
sistema dei trasporti e della viabilita' locale;
       b) economico,  per  lo  sviluppo  delle  attivita'  economiche
presenti sui territori montani da considerare aree depresse;
       c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per
la collettivita';
       d) culturale e delle tradizioni locali.
     5.  Le  regioni  e le province autonome concorrono alla tutela e
alla valorizzazione  del  proprio  territorio  montano  mediante  gli
interventi  speciali,  nel  rispetto  dell'articolo 4, comma 6, della
Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla  legge  30  dicembre
1989, n. 439.
     6. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' ai
territori  compresi  nei  parchi nazionali montani istituiti ai sensi
della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
                      (Finalita' della legge).
     1. La salvaguardia e la valorizzazione delle  zone  montane,  ai
sensi  dell'articolo  44  della  Costituzione, rivestono carattere di
preminente interesse nazionale. Ad esse  concorrono,  per  quanto  di
rispettiva  competenza,  lo Stato, le regioni, le province autonome e
gli enti locali.
     2. Le disposizioni della presente legge  costituiscono  principi
fondamentali  ai  sensi  dell'articolo  117  della  Costituzione.  Le
regioni a statuto speciale e le province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano  provvedono  alle  finalita'  della presente legge secondo le
disposizioni  dei  rispettivi  statuti  e  delle  relative  norme  di
attuazione.
     3.  Quando  non  diversamente specificato, le disposizioni della
presente legge si applicano  ai  territori  delle  comunita'  montane
ridelimitate  ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Ai fini della presente legge, per "comuni montani" si  intendono
"comuni   facenti   parte   di   comunita'  montane"  ovvero  "comuni
interamente montani classificati tali ai sensi della legge 3 dicembre
1971,  n.  1102,  e  successive  modificazioni"  in  mancanza   della
ridelimitazione.
     4.  Sono interventi speciali per la montagna le azioni organiche
e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna mediante la
tutela  e  la  valorizzazione  delle  qualita'  ambientali  e   delle
potenzialita'   endogene  proprie  dell'habitat  montano.  Le  azioni
riguardano i profili:
       a) territoriale, mediante formule di tutela  e  di  promozione
delle  risorse  ambientali  che  tengano  conto  sia  del loro valore
naturalistico che delle insopprimibili esigenze di vita civile  delle
popolazioni  residenti, con particolare riferimento allo sviluppo del
sistema dei trasporti e della viabilita' locale;
       b) economico,  per  lo  sviluppo  delle  attivita'  economiche
presenti sui territori montani da considerare aree depresse;
       c) sociale, anche mediante la garanzia di adeguati servizi per
la collettivita';
       d) culturale e delle tradizioni locali.
     5.  Le  regioni  e le province autonome concorrono alla tutela e
alla valorizzazione  del  proprio  territorio  montano  mediante  gli
interventi  speciali,  nel  rispetto  dell'articolo 4, comma 6, della
Carta europea dell'autonomia locale, di cui alla  legge  30  dicembre
1989, n. 439.
     6. Le disposizioni della presente legge si applicano altresi' ai
territori  compresi  nei  parchi nazionali montani istituiti ai sensi
della legge 6 dicembre 1991, n. 394.