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LEGGE 31 gennaio 1994, n. 93

Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche.

note: Entrata in vigore della legge: 22/2/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/10/2017)
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Testo in vigore dal: 22-2-1994
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. Per ciascuno degli anni 1994, 1995  e  1996,  in  considerazione
delle finalita' istituzionali e delle attivita' di promozione sociale
e  di  tutela  degli  associati,   sono   erogati   contributi   alle
associazioni combattentistiche, di cui all'allegata tabella A e nella
misura ivi indicata, particolarmente meritevoli  del  sostegno  dello
Stato ai sensi dell'articolo 115 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  come  modificato  dall'articolo
1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641. 
          Nota all'art. 1:
             - Il testo vigente dell'art. 115 del D.P.R. n. 616/1977,
          recante attuazione della delega di  cui  all'art.  1  della
          legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e
          di  delega  di  funzioni  statali  alle  regioni  a statuto
          ordinario, e' il seguente:
             "Art. 115 (Enti a struttura associativa). - Gli enti  di
          cui  all'allegata tabella B, compresa l'annotazione finale,
          che  abbiano  una  struttura  associativa,   continuano   a
          sussistere  come  enti  morali  assumendo  la  personalita'
          giuridica di diritto privato con il decreto del  presidente
          della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo, precedente
          e  ad  essi  individualmente  relativo.  Essi conservano la
          titolarita'  dei  beni  necessari  allo  svolgimento  delle
          attivita' associative, nonche' di quelle derivanti da  atti
          di liberalita' o contributi degli associati.
             Alla  individuazione  dei  beni di cui sopra si provvede
          con il decreto di cui al precedente art. 113.
             Il  decreto  di  cui  al   presente   articolo   dispone
          l'erogazione  sino al 31 dicembre 1979 di un contributo per
          il  sostegno  dell'attivita'  associativa   delle   persone
          giuridiche   private   costituite  ai  sensi  del  presente
          articolo; tale contributo,  per  l'anno  1979,  non  potra'
          comunque  superare  il 50 per cento di quello erogato dallo
          Stato nell'esercizio finanziario 1977 salvo quanto disposto
          per l'ANMIL nell'art. 1-decies del decreto-legge 18  agosto
          1978, n. 481, come modificato dalla legge di conversione.
             In  ogni  caso  a  fare  tempo dal 31 dicembre 1979 sono
          abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su
          salari,   stipendi,   retribuzioni,   pensioni,    rendite,
          prestazioni  previdenziali  in  genere, compensi od assegni
          continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore  degli
          enti di cui al primo comma.
             A  partire dal 1 gennaio 1980 gli enti di cui al primo e
          all'ultimo  comma  hanno  diritto  di  percepire   mediante
          ritenuta  sulle  pensioni  assegni  e rendite erogati dallo
          Stato  o  da  enti  pubblici  previdenziali,  i  contributi
          associativi  che  i  titolari  delle  suddette  prestazioni
          intendono loro versare mediante  delega  in  forma  libera.
          Entro  il  30 giugno 1979 i Ministeri competenti e gli enti
          pubblici   interessati   stabiliscono   mediante   apposite
          convenzioni,  da stipularsi con gli enti associativi di cui
          al primo e ultimo comma,  le  modalita'  della  riscossione
          delle ritenute di cui al presente comma.
             Dal  1  gennaio 1980 lo Stato, per sostenere l'attivita'
          di promozione sociale e  di  tutela  degli  associati,  con
          apposite    leggi    potra'   assegnare   contributi   alle
          associazioni nazionali che statutariamente e  concretamente
          dimostreranno  di  perseguire fini socialmente e moralmente
          rilevanti".