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LEGGE 25 gennaio 1994, n. 70

Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonchè per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale.

note: Entrata in vigore della legge: 15-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/2020)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-2-1994
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                   Modello unico di dichiarazione 
  1. Con decreto del Presidente della  Repubblica  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro dell'ambiente,  sentiti  il  Ministro  della  sanita'  e  il
Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite norme finalizzate a: 
    a) individuare, ai fini della predisposizione di un modello unico
di dichiarazione, le disposizioni di legge e  le  relative  norme  di
attuazione   che   stabiliscono   obblighi   di   dichiarazione,   di
comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia  ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica; 
    b) fissare un termine per la presentazione del modello  unico  di
dichiarazione di cui al comma 2, che sostituisce ogni  altro  diverso
termine previsto dalle disposizioni di legge e dalle  relative  norme
di attuazione di cui alla lettera a). 
  2. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  adotta  con  proprio
decreto, da emanare entro i trenta giorni successivi al termine di 
cui al comma 1, il modello 
unico di dichiarazione. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  dispone  con  proprio
decreto gli aggiornamenti del modello unico di  dichiarazione,  anche
in  relazione  a  nuove  disposizioni  individuate  con  la  medesima
procedura di cui al comma 1. 
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                   Modello unico di dichiarazione 
  1. Con decreto del Presidente della  Repubblica  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro dell'ambiente,  sentiti  il  Ministro  della  sanita'  e  il
Ministro dell'interno, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite norme finalizzate a: 
    a) individuare, ai fini della predisposizione di un modello unico
di dichiarazione, le disposizioni di legge e  le  relative  norme  di
attuazione   che   stabiliscono   obblighi   di   dichiarazione,   di
comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia  ambientale,
sanitaria e di sicurezza pubblica; 
    b) fissare un termine per la presentazione del modello  unico  di
dichiarazione di cui al comma 2, che sostituisce ogni  altro  diverso
termine previsto dalle disposizioni di legge e dalle  relative  norme
di attuazione di cui alla lettera a). 
  2. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri  adotta  con  proprio
decreto, da emanare entro i trenta giorni successivi al termine di 
cui al comma 1, il modello 
unico di dichiarazione. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei  Ministri  dispone  con  proprio
decreto gli aggiornamenti del modello unico di  dichiarazione,  anche
in  relazione  a  nuove  disposizioni  individuate  con  la  medesima
procedura di cui al comma 1.