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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1993, n. 585

Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/02/1994
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Testo in vigore dal: 10-2-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124,  recante
disciplina delle forme pensionistiche complementari;
  Ritenuto   di   dover   introdurre   nel  predetto  decreto  talune
disposizioni correttive, nel rispetto  dei  principi  e  dei  criteri
direttivi indicati nella citata legge n. 421 del 1992;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 dicembre 1993;
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 dicembre 1993;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  del  lavoro  e  della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e delle finanze;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le
modifiche di cui al presente decreto.
  2. Nell'alinea dell'art. 10, comma 1, le  parole:  "stabilendone  i
termini   per   l'esercizio:"   sono   sostituite   dalle   seguenti:
"stabilendone misure, modalita' e termini di esercizio:".
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per soggetti definiti.
             -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione,
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
             - Il comma 3 dell'art. 3 della legge n. 421/1992 (Delega
          al  Governo  per  la razionalizzazione e la revisione delle
          discipline in materia di sanita', di pubblico  impiego,  di
          previdenza   e   di   finanza  territoriale)  prevede  che:
          "Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al
          comma 1, nel rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi
          determinati  dal  medesimo  comma  1  e previo parere delle
          commissioni di cui al comma 2, potranno essere emanate, con
          uno o piu' decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993".
          Note all'art. 1:
             -  Il  D.Lgs.  n. 124/1993 reca: "Disciplina delle forme
          pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1,
          lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
             -  Il  testo  dell'art.  10  del  precitato  D.Lgs.   n.
          124/1993,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e' il
          seguente:
             "Art. 10 (Permanenza nel fondo pensione e cessazione dei
          requisiti di partecipazione).  -  1.  Ove  vengano  meno  i
          requisiti   di   partecipazione  alla  forma  pensionistica
          complementare,  lo  statuto   del   fondo   pensione   deve
          consentire   le   seguenti   opzioni  stabilendone  misure,
          modalita' e termini di esercizio:
               a)  il  trasferimento  presso  altro  fondo   pensione
          complementare,  cui  il lavoratore acceda in relazione alla
          nuova attivita';
               b) il trasferimento ad uno dei fondi di  cui  all'art.
          9;
               c) il riscatto della posizione individuale.
            2.  Gli  aderenti  ai  fondi  pensione  di cui all'art. 9
          possono trasferire la posizione individuale  corrispondente
          a  quella  indicata  alla  lettera a) del comma 1 presso il
          fondo cui il lavoratore  acceda  in  relazione  alla  nuova
          attivita'.
             3.   Gli   adempimenti   a  carico  del  fondo  pensione
          conseguenti all'esercizio delle opzioni di cui ai commi 1 e
          2 debbono essere effettuati entro il termine  di  sei  mesi
          dall'esercizio dell'opzione".