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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1993, n. 584

Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/2/1994
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 9-2-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14  settembre  1993,  n.
358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448;
  Considerata   la  necessita'  di  emanare  un  regolamento  per  la
disciplina degli incarichi non compresi nei compiti e nei  doveri  di
ufficio degli avvocati e procuratori dello Stato;
  Visto  il  parere  in  data  3 dicembre 1993 espresso dal Consiglio
degli avvocati e procuratori dello Stato;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 23 dicembre 1993;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 1993;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento,  emanato in attuazione dell'art. 58,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  disciplina
gli  incarichi  non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio degli
avvocati  e  procuratori  dello  Stato,  salve   le   attivita'   che
costituiscono espressione della solidarieta' sociale o delle liberta'
e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
             - Il comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             -  Il testo dell'art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993
          (Razionalizzazionedell'organizzazione delle amministrazioni
          pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di
          pubblico  impiego,  a  norma  dell'art.  2  della  legge 23
          ottobre 1992, n. 421, e' il seguente: "Ai fini previsti dal
          comma 2, con appositi regolamenti,  da  emanarsi  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          entro il termine di centocinquanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in vigore del presente decreto, sono emanate norme
          dirette a determinare gli  incarichi  consentiti  e  quelli
          vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
          militari,  nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato,
          sentiti,  per  le  diverse   magistrature,   i   rispettivi
          istituti".
             -  Il  testo  dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 358/1993
          (Differimento del termine previsto dall'art. 13 del decreto
          del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per
          l'adozione dei  regolamenti  concernenti  le  categorie  di
          documenti  da  sottrarre  all'accesso,  nonche'  di termini
          previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) e'
          il seguente: "I termini previsti dal decreto legislativo  3
          febbraio   1993,   n.  29,  ai  fini  della  emanazione  di
          specifiche disposizioni regolamentari, sono differiti al 31
          dicembre 1993".
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo dell'art. 58,  comma  3,  del  D.Lgs.  n.
          29/1993 si veda in nota alle premesse.