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LEGGE 5 gennaio 1994, n. 37

Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche.

note: Entrata in vigore della legge: 03/02/1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/1994)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 3-2-1994
   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1. L'articolo 942 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art. 942. (Terreni abbandonati dalle acque correnti). - I  terreni
abbandonati  dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da
una  delle  rive  portandosi  sull'altra,  appartengono  al   demanio
pubblico,  senza che il confinante della riva opposta possa reclamare
il terreno perduto.
  Ai sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i  fiumi,
i  torrenti  e  le  altre  acque  definite  pubbliche  dalle leggi in
materia.
  Quanto  stabilito  al  primo  comma  vale  anche  per   i   terreni
abbandonati  dal  mare,  dai  laghi,  dalle  lagune  e  dagli  stagni
appartenenti al demanio pubblico".
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvao con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          degli atti legislativi qui trascritti.