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LEGGE 5 gennaio 1994, n. 25

Nuove disposizioni in materia di arbitrato e disciplina dell'arbitrato internazionale.

note: Entrata in vigore della legge: 17/4/1994
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal:  17-4-1994

Art. 13

Termini per la decisione
1. La rubrica del capo IV del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è sostituita dalla seguente: "Del lodo".
2. L'articolo 820 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 820 (Termini per la decisione). - Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di centottanta giorni dall'accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più e l'accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall'ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.
Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di centottanta giorni.
Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di trenta giorni.
Le parti, d'accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine".