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LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

note: Entrata in vigore della legge: 15-01-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                      Azione di responsabilita' 
 
  1. La responsabilita' dei soggetti  sottoposti  alla  giurisdizione
della  Corte  dei  conti  in  materia  di  contabilita'  pubblica  e'
personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi  con  dolo  o
colpa grave,  ferma  restando  l'insindacabilita'  nel  merito  delle
scelte discrezionali. La prova del  dolo  richiede  la  dimostrazione
della volonta' dell'evento  dannoso.  In  ogni  caso  e'  esclusa  la
gravita'  della  colpa  quando  il  fatto  dannoso   tragga   origine
dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di  controllo
preventivo  di  legittimita',  limitatamente  ai  profili  presi   in
considerazione nell'esercizio del controllo. La gravita' della  colpa
e ogni conseguente responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni
profilo se il fatto dannoso trae origine da decreti  che  determinano
la cessazione anticipata,  per  qualsiasi  ragione,  di  rapporti  di
concessione autostradale, allorche' detti decreti siano stati vistati
e registrati dalla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di
legittimita' svolto su richiesta dell'amministrazione procedente.  Il
relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti  nei
casi di illecito arricchimento  del  dante  causa  e  di  conseguente
indebito arricchimento degli eredi stessi. (1) 
  1.1. In caso di conclusione di  un  accordo  di  conciliazione  nel
procedimento  di  mediazione  o  in  sede  giudiziale  da  parte  dei
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   la
responsabilita' contabile e' limitata  ai  fatti  ed  alle  omissioni
commessi  con  dolo  o  colpa  grave,  consistente  nella  negligenza
inescusabile derivante dalla  grave  violazione  della  legge  o  dal
travisamento dei fatti. (22) ((23)) 
  1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo restando il potere di
riduzione,  deve  tenersi  conto  dei  vantaggi  comunque  conseguiti
dall'amministrazione di appartenenza, o da altra  amministrazione,  o
dalla comunita' amministrata  in  relazione  al  comportamento  degli
amministratori o dei dipendenti  pubblici  soggetti  al  giudizio  di
responsabilita'. 
  1-ter.  Nel  caso  di  deliberazioni  di   organi   collegiali   la
responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che hanno  espresso
voto favorevole. Nel caso di  atti  che  rientrano  nella  competenza
propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilita'  non
si estende ai titolari degli organi politici che  in  buona  fede  li
abbiano  approvati  ovvero  ne  abbiano  autorizzato   o   consentito
l'esecuzione. 
  1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu' persone, la  Corte
dei conti, valutate le singole responsabilita', condanna ciascuno per
la parte che vi ha preso. 
  1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i  soli  concorrenti
che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito  con
dolo sono  responsabili  solidalmente.  La  disposizione  di  cui  al
presente comma si applica anche per i fatti  accertati  con  sentenza
passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente  alla  data  di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.  In  tali
casi l'individuazione  dei  soggetti  ai  quali  non  si  estende  la
responsabilita'  solidale  e'  effettuata  in  sede  di  ricorso  per
revocazione. 
  1-sexies. Nel giudizio  di  responsabilita',  l'entita'  del  danno
all'immagine   della   pubblica   amministrazione   derivante   dalla
commissione di un reato contro  la  stessa  pubblica  amministrazione
accertato con sentenza passata in giudicato si presume,  salva  prova
contraria, pari  al  doppio  della  somma  di  denaro  o  del  valore
patrimoniale  di   altra   utilita'   illecitamente   percepita   dal
dipendente. 
  1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad oggetto atti  o
fatti di  cui  al  comma  1-sexies,  il  sequestro  conservativo,  e'
concesso in tutti i casi di  fondato  timore  di  attenuazione  della
garanzia del credito erariale. 
  2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in  ogni  caso
in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si e'  verificato  fatto
dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data
della sua scoperta. 
  2-bis. Per  i  fatti  che  rientrano  nell'ambito  di  applicazione
dell'art. 1, comma 7, del  decreto-legge  27  agosto  1993,  n.  324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,  n.  423,
la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del  comma  2  e
comunque non prima del 31 dicembre 1996. 
  2-ter. Per i fatti verificatisi  anteriormente  alla  data  del  15
novembre  1993  e  per  i  quali  stia  decorrendo  un   termine   di
prescrizione  decennale,  la  prescrizione  si  compie  entro  il  31
dicembre 1998, ovvero nel piu' breve termine dato dal  compiersi  del
decennio. 
  3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata
a causa di omissione o ritardo della denuncia del  fatto,  rispondono
del danno erariale  i  soggetti  che  hanno  omesso  o  ritardato  la
denuncia. In tali casi, l'azione e'  proponibile  entro  cinque  anni
dalla data in cui la prescrizione e' maturata. 
  4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'  amministrativa
degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno  sia
stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da  quelli
di appartenenza, per i fatti commessi successivamente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla
L. 20 dicembre 1996, n. 639, ha disposto (con l'art. 3, comma 2)  che
le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si  applicano
anche ai giudizi in corso. 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  ha  disposto  (con  l'art.  35,
comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto: 
  - (con l'art. 35,  comma  1)  che  "Le  disposizioni  del  presente
decreto, salvo che non sia diversamente  disposto,  hanno  effetto  a
decorrere dal  28  febbraio  2023  e  si  applicano  ai  procedimenti
instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla
data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni  anteriormente
vigenti"; 
  - (con  l'art.  41,  comma  3-bis)  che  "Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 8 si  applicano  anche  agli  accordi  di  conciliazione
conclusi in procedimenti gia' pendenti  alla  data  del  28  febbraio
2023".