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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1994, n. 14

Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/1996)
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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 11-1-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 9 della legge 4 agosto 1993, n. 277; 
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 23 dicembre 1993; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 29 dicembre 1993 e del 5 gennaio 1994; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le   riforme   elettorali   ed
istituzionali e del Ministro dell'interno; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Non e' ammesso il deposito presso il Ministero  dell'interno  di
piu' di un contrassegno da parte della medesima persona. 
  2. Non puo' essere conferito mandato  da  una  medesima  persona  a
depositare piu' di un contrassegno. 
  3. Ai fini  delle  comunicazioni  e  delle  notificazioni  previste
nell'art.  16  del  testo  unico  per  l'elezione  della  Camera  dei
deputati, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
marzo 1957, n. 361, di seguito denominato  testo  unico,  la  persona
incaricata del deposito del contrassegno deve eleggere  domicilio  in
Roma. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 9 della legge 4 agosto 1993, n. 277; 
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23  agosto  1988,
n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 23 dicembre 1993; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 29 dicembre 1993 e del 5 gennaio 1994; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le   riforme   elettorali   ed
istituzionali e del Ministro dell'interno; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Non e' ammesso il deposito presso il Ministero  dell'interno  di
piu' di un contrassegno da parte della medesima persona. 
  2. Non puo' essere conferito mandato  da  una  medesima  persona  a
depositare piu' di un contrassegno. 
  3. Ai fini  delle  comunicazioni  e  delle  notificazioni  previste
nell'art.  16  del  testo  unico  per  l'elezione  della  Camera  dei
deputati, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  30
marzo 1957, n. 361, di seguito denominato  testo  unico,  la  persona
incaricata del deposito del contrassegno deve eleggere  domicilio  in
Roma.