stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 dicembre 1993, n. 580

Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 26-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2024)
nascondi
vigente al 03/08/2015
Testo in vigore dal: 12-3-2010
al: 9-12-2016
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                       (( (Natura e sede). )) 
 
  ((1. Le camere di commercio, industria, artigianato e  agricoltura,
di seguito denominate: "camere  di  commercio",  sono  enti  pubblici
dotati  di  autonomia  funzionale  che  svolgono,  nell'ambito  della
circoscrizione territoriale di competenza, sulla base  del  principio
di  sussidiarieta'  di  cui  all'articolo  118  della   Costituzione,
funzioni  di  interesse  generale  per  il  sistema  delle   imprese,
curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. 
  2. Le camere di  commercio  italiane,  le  unioni  regionali  delle
camere di commercio, l'Unione italiana  delle  camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura,   di   seguito   denominata:
"Unioncamere", nonche' i loro organismi strumentali costituiscono  il
sistema camerale italiano. Fanno parte altresi' del sistema  camerale
italiano le camere di  commercio  italiane  all'estero  e  estere  in
Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano. 
  3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia
e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella
della provincia o dell'area metropolitana di cui all'articolo 22  del
testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  4.   La   costituzione   di   nuove    province    non    determina
obbligatoriamente l'istituzione di nuove  camere  di  commercio.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  puo'  essere  disposta
l'istituzione di camere di commercio nelle nuove province solo se  in
ciascuna camera di commercio interessata dal provvedimento  risultano
iscritte o annotate nel registro delle imprese almeno 40.000  imprese
e  sia  comunque  assicurato  il  raggiungimento  di  un  sufficiente
equilibrio economico. 
  5. I consigli di due o piu' camere di commercio  possono  proporre,
con delibera adottata a maggioranza dei  due  terzi  dei  componenti,
l'accorpamento  delle  rispettive  circoscrizioni  territoriali.  Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita la  camera  di
commercio   derivante    dall'accorpamento    delle    circoscrizioni
territoriali. Con lo stesso decreto sono disciplinati i criteri e  le
modalita' per la successione nei rapporti giuridici esistenti.)).