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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1993, n. 572

Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2000)
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Testo in vigore dal: 19-1-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante  nuove  norme  sulla
cittadinanza, ed in particolare l'art. 25; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nelle  adunanze
generali del 30 novembre 1992 e del 17 maggio 1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 ottobre 1993; 
  Sulla proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno,  di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Nel presente regolamento la legge 5 febbraio  1992,  n.  91,  e'
indicata con la denominazione "legge". 
  2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana: 
    a) si considera legalmente residente nel territorio  dello  Stato
chi vi risiede avendo soddisfatto le  condizioni  e  gli  adempimenti
previsti dalle norme in  materia  d'ingresso  e  di  soggiorno  degli
stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica; 
    b)  si  considera  che  abbia  prestato  effettivamente  servizio
militare chi abbia compiuto la  ferma  di  leva  nelle  Forze  armate
italiane  o  la  prestazione  di  un  servizio  equiparato  a  quello
militare, a condizione che queste siano interamente rese,  salvo  che
il mancato completamento  dipenda  da  sopravvenute  cause  di  forza
maggiore riconosciute dalle autorita' competenti; 
    c) salvi i  casi  nei  quali  la  legge  richiede  specificamente
l'esistenza di un rapporto di  pubblico  impiego,  si  considera  cha
abbia prestato servizio alle dipendenze dello  Stato  chi  sia  stato
parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione  a  carico
del bilancio dello Stato. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante  nuove  norme  sulla
cittadinanza, ed in particolare l'art. 25; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di  Stato,  espresso  nelle  adunanze
generali del 30 novembre 1992 e del 17 maggio 1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 ottobre 1993; 
  Sulla proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno,  di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Nel presente regolamento la legge 5 febbraio  1992,  n.  91,  e'
indicata con la denominazione "legge". 
  2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana: 
    a) si considera legalmente residente nel territorio  dello  Stato
chi vi risiede avendo soddisfatto le  condizioni  e  gli  adempimenti
previsti dalle norme in  materia  d'ingresso  e  di  soggiorno  degli
stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica; 
    b)  si  considera  che  abbia  prestato  effettivamente  servizio
militare chi abbia compiuto la  ferma  di  leva  nelle  Forze  armate
italiane  o  la  prestazione  di  un  servizio  equiparato  a  quello
militare, a condizione che queste siano interamente rese,  salvo  che
il mancato completamento  dipenda  da  sopravvenute  cause  di  forza
maggiore riconosciute dalle autorita' competenti; 
    c) salvi i  casi  nei  quali  la  legge  richiede  specificamente
l'esistenza di un rapporto di  pubblico  impiego,  si  considera  cha
abbia prestato servizio alle dipendenze dello  Stato  chi  sia  stato
parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione  a  carico
del bilancio dello Stato. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.