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DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 1993, n. 568

Modifiche alle tariffe d'estimo a norma dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/08/1994)
Testo in vigore dal: 13-1-1994
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
   Visto l'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75; 
   Visti i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2 del  decreto-legge  23
gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24
marzo 1993, n. 75; 
   Visto il decreto-legge 9 ottobre 1993, n.  405,  convertito  dalla
legge 10 novembre 1993, n. 457; 
   Viste le decisioni della commissione censuaria centrale emesse  in
data 4, 7, 11, 15 e 20 ottobre 1993; 
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata  nella
riunione del 22 dicembre 1993; 
   Sulla proposta del Ministro delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro; 
                                EMANA 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
Modificazioni delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane 
   1. Sono stabilite le tariffe d'estimo delle unita' immobiliari ur-
bane,  indicate  nei   prospetti   annessi   al   presente   decreto,
rideterminate per effetto delle decisioni dalla commissione censuaria
centrale, adottate ai sensi dell'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e del decreto-legge 9 ottobre 1993,
n. 405, convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457. 
   2. Le tariffe d'estimo si applicano per l'anno 1994, salvo  quanto
previsto dall'articolo 2, comma 1, quarto periodo, del  decreto-legge
23 gennaio 1993. n. 16, ((convertito, con modificazioni, dalla  legge
24 marzo 1993, n.  75,))  in  ordine  all'applicazione  delle  stesse
tariffe dal 1 gennaio 1992. 
   3. L'Amministrazione finanziaria  provvede  all'inserimento  negli
atti catastali delle nuove rendite entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore delle tariffe rideterminate con il presente decreto.