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LEGGE 28 dicembre 1993, n. 562

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e delle disposizioni ad esso connesse o complementari.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1994
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Testo in vigore dal: 15-1-1994
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                        (Delega al Governo). 
1. Il Governo della Repubblica e' delegato  ad  adottare,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per la  riforma  della  disciplina  sanzionatoria
contenuta  nel  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica   sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni, e delle disposizioni ad esso connesse o complementari,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
a) trasformare, salvo quanto previsto dalla lettera c), in violazioni
amministrative le contravvenzioni previste nei titoli III, IV e V del
citato testo unico approvato con regio decreto n. 773  del  1931,  ad
eccezione di quelle previste dagli articoli 68, 69, 70, 73,  85,  88,
92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 117, 119, 127, 128  -  in
relazione all'articolo 126 - 133, 134, 135, terzo  comma,  138,  139,
140 e 151; 
b)  trasformare  in  violazioni  amministrative  le   contravvenzioni
previste dagli articoli 8 e 9, limitatamente alle autorizzazioni  per
la cui mancanza o inosservanza e' prevista una decriminalizzazione ai
sensi del presente articolo, dall'articolo 15, salvi i  casi  di  cui
all'articolo 650 del codice penale, e dagli  articoli  59  e  60  del
citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931; 
c) abrogare gli articoli 66, 70, 73 e  213  del  citato  testo  unico
approvato con regio decreto n. 773 del 1931; 
d)  trasformare  in  violazioni  amministrative  le   contravvenzioni
previste dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,  n.
635, e successive modificazioni, ad eccezione di  quelle  concernenti
disposizioni correlate alle contravvenzioni previste dal citato testo
unico approvato con regio decreto n. 773  del  1931  non  oggetto  di
decriminalizzazione ai sensi delle lettere a) e b); 
e) comminare, in relazione alle fattispecie decriminalizzate ai sensi
delle lettere a), b) e d), la sanzione amministrativa pecuniaria  non
inferiore a lire un milione e non superiore a lire sei milioni per le
violazioni consistenti nello svolgimento di un'attivita'  in  difetto
della  prescritta  licenza  o  autorizzazione,  prevedendo  che  tali
violazioni comportino l'obbligo per l'autorita' di adottare, entro un
termine  da  determinarsi,  un  provvedimento   per   la   cessazione
dell'attivita' condotta in difetto di licenza o autorizzazione o  per
la sospensione, per un periodo da determinarsi, di quella  esercitata
in violazione  delle  prescrizioni,  e  che  l'inosservanza  di  tale
provvedimento sia  punita  ai  sensi  dell'articolo  650  del  codice
penale; comminare la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore
a lire trecentomila e non superiore a lire due milioni per  tutte  le
altre   violazioni,   con   eventuale   previsione   della   sanzione
amministrativa  accessoria  della  sospensione  fino   a   tre   mesi
dell'attivita'  nelle  ipotesi  consistenti  nell'inosservanza  delle
prescrizioni  imposte  dalla  legge   o   impartite   dall'autorita';
trasformare in sanzioni amministrative accessorie le pene  accessorie
gia' previste per le contravvenzioni decriminalizzate;  estendere  le
fattispecie decriminalizzate di svolgimento di attivita'  in  difetto
della  prescritta  licenza  o  autorizzazione  anche   ai   casi   di
inosservanza,  ottenuta  la   licenza   o   l'autorizzazione,   delle
prescrizioni della legge o dell'autorita'; 
f) coordinare le disposizioni  connesse  o  complementari  al  citato
testo unico approvato con  regio  decreto  n.  773  del  1931  ed  al
relativo regolamento di esecuzione  approvato  con  il  citato  regio
decreto n.  635  del  1940,  contenute  in  leggi  speciali,  con  le
modifiche  apportate  ai  sensi  delle  lettere  a),  b),  c)  e  d),
trasformando in violazioni amministrative  gli  illeciti  omogenei  a
quelli decriminalizzati e procedendo alle necessarie abrogazioni; 
g) individuare, in relazione a tutte le ipotesi di cui  alle  lettere
a), b), c), d), e), e f) i  casi  in  cui  l'autorita'  puo'  o  deve
disporre la confisca amministrativa, in armonia con i principi di cui
all'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
h) emanare le norme di attuazione  delle  disposizioni  previste  dal
presente articolo, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi
dello Stato, nonche' le norme di carattere  transitorio;  individuare
l'autorita'  competente  ad  irrogare  le   sanzioni   amministrative
inerenti alle violazioni decriminalizzate, tenendo conto della natura
delle  violazioni  e   delle   attribuzioni   delle   amministrazioni
interessate. 
2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati,  nel
rispetto dell'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro di grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno. 
3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al  Senato  della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma  1,  al
fine  dell'espressione  del  parere  da   parte   delle   Commissioni
permanenti competenti per materia. Le Commissioni si esprimono  entro
trenta giorni dalla data dell'assegnazione. 
4. Per fronteggiare le esigenze di servizio derivanti dall'attuazione
della presente legge, il Ministro dell'interno e' autorizzato,  anche
in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni  nei  pubblici
impieghi, a bandire concorsi per la copertura delle vacanze  comunque
determinatesi  nei   ruoli   organici   dell'Amministrazione   civile
dell'interno alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
anche utilizzando, ove occorra, nel limite massimo del 20  per  cento
dei posti disponibili, le graduatorie dei concorsi gia' espletati  da
non oltre un triennio. 
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                        (Delega al Governo). 
1. Il Governo della Repubblica e' delegato  ad  adottare,  entro  sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per la  riforma  della  disciplina  sanzionatoria
contenuta  nel  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica   sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni, e delle disposizioni ad esso connesse o complementari,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
a) trasformare, salvo quanto previsto dalla lettera c), in violazioni
amministrative le contravvenzioni previste nei titoli III, IV e V del
citato testo unico approvato con regio decreto n. 773  del  1931,  ad
eccezione di quelle previste dagli articoli 68, 69, 70, 73,  85,  88,
92, 102, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 117, 119, 127, 128  -  in
relazione all'articolo 126 - 133, 134, 135, terzo  comma,  138,  139,
140 e 151; 
b)  trasformare  in  violazioni  amministrative  le   contravvenzioni
previste dagli articoli 8 e 9, limitatamente alle autorizzazioni  per
la cui mancanza o inosservanza e' prevista una decriminalizzazione ai
sensi del presente articolo, dall'articolo 15, salvi i  casi  di  cui
all'articolo 650 del codice penale, e dagli  articoli  59  e  60  del
citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931; 
c) abrogare gli articoli 66, 70, 73 e  213  del  citato  testo  unico
approvato con regio decreto n. 773 del 1931; 
d)  trasformare  in  violazioni  amministrative  le   contravvenzioni
previste dal regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940,  n.
635, e successive modificazioni, ad eccezione di  quelle  concernenti
disposizioni correlate alle contravvenzioni previste dal citato testo
unico approvato con regio decreto n. 773  del  1931  non  oggetto  di
decriminalizzazione ai sensi delle lettere a) e b); 
e) comminare, in relazione alle fattispecie decriminalizzate ai sensi
delle lettere a), b) e d), la sanzione amministrativa pecuniaria  non
inferiore a lire un milione e non superiore a lire sei milioni per le
violazioni consistenti nello svolgimento di un'attivita'  in  difetto
della  prescritta  licenza  o  autorizzazione,  prevedendo  che  tali
violazioni comportino l'obbligo per l'autorita' di adottare, entro un
termine  da  determinarsi,  un  provvedimento   per   la   cessazione
dell'attivita' condotta in difetto di licenza o autorizzazione o  per
la sospensione, per un periodo da determinarsi, di quella  esercitata
in violazione  delle  prescrizioni,  e  che  l'inosservanza  di  tale
provvedimento sia  punita  ai  sensi  dell'articolo  650  del  codice
penale; comminare la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore
a lire trecentomila e non superiore a lire due milioni per  tutte  le
altre   violazioni,   con   eventuale   previsione   della   sanzione
amministrativa  accessoria  della  sospensione  fino   a   tre   mesi
dell'attivita'  nelle  ipotesi  consistenti  nell'inosservanza  delle
prescrizioni  imposte  dalla  legge   o   impartite   dall'autorita';
trasformare in sanzioni amministrative accessorie le pene  accessorie
gia' previste per le contravvenzioni decriminalizzate;  estendere  le
fattispecie decriminalizzate di svolgimento di attivita'  in  difetto
della  prescritta  licenza  o  autorizzazione  anche   ai   casi   di
inosservanza,  ottenuta  la   licenza   o   l'autorizzazione,   delle
prescrizioni della legge o dell'autorita'; 
f) coordinare le disposizioni  connesse  o  complementari  al  citato
testo unico approvato con  regio  decreto  n.  773  del  1931  ed  al
relativo regolamento di esecuzione  approvato  con  il  citato  regio
decreto n.  635  del  1940,  contenute  in  leggi  speciali,  con  le
modifiche  apportate  ai  sensi  delle  lettere  a),  b),  c)  e  d),
trasformando in violazioni amministrative  gli  illeciti  omogenei  a
quelli decriminalizzati e procedendo alle necessarie abrogazioni; 
g) individuare, in relazione a tutte le ipotesi di cui  alle  lettere
a), b), c), d), e), e f) i  casi  in  cui  l'autorita'  puo'  o  deve
disporre la confisca amministrativa, in armonia con i principi di cui
all'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
h) emanare le norme di attuazione  delle  disposizioni  previste  dal
presente articolo, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi
dello Stato, nonche' le norme di carattere  transitorio;  individuare
l'autorita'  competente  ad  irrogare  le   sanzioni   amministrative
inerenti alle violazioni decriminalizzate, tenendo conto della natura
delle  violazioni  e   delle   attribuzioni   delle   amministrazioni
interessate. 
2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati,  nel
rispetto dell'articolo 14 della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro di grazia  e  giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno. 
3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al  Senato  della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma  1,  al
fine  dell'espressione  del  parere  da   parte   delle   Commissioni
permanenti competenti per materia. Le Commissioni si esprimono  entro
trenta giorni dalla data dell'assegnazione. 
4. Per fronteggiare le esigenze di servizio derivanti dall'attuazione
della presente legge, il Ministro dell'interno e' autorizzato,  anche
in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni  nei  pubblici
impieghi, a bandire concorsi per la copertura delle vacanze  comunque
determinatesi  nei   ruoli   organici   dell'Amministrazione   civile
dell'interno alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
anche utilizzando, ove occorra, nel limite massimo del 20  per  cento
dei posti disponibili, le graduatorie dei concorsi gia' espletati  da
non oltre un triennio.