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LEGGE 28 dicembre 1993, n. 561

Trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/1999)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 13-7-1999
aggiornamenti all'articolo
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
(Casi di trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi).

  1.   Non   costituiscono   reato  e  sono  soggette  alla  sanzione
amministrativa  del  pagamento  di  una somma di denaro le violazioni
previste dalle seguenti disposizioni:
    a)  articolo  10  del  regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
convertito  dalla  legge  19  febbraio  1928,  n.  510,  e successive
modificazioni,   in  materia  di  privilegi  nella  compravendita  di
autoveicoli;
    b) articolo 114 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e
successive  modificazioni,  in materia di operazioni di lotteria o di
sorte in genere;
    c) articolo 235 delle disposizioni approvate con regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in materia di elenchi
di protesti cambiari;
    d)  articoli  53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica
30  giugno  1965,  n  1124, e successive modificazioni, in materia di
denuncia di infortuni;
    e)   articolo  8  del  decreto-legge  20  aprile  1971,  n.  163,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1971, n. 376, e
successive   modificazioni,   in  materia  di  regime  fiscale  degli
apparecchi di accensione;
    f)  articolo  8  del  decreto  del Presidente della Repubblica 1µ
ottobre  1971, n. 1198, in materia di regime fiscale degli accendigas
per uso domestico;
    g)  articolo  195, comma 2, del testo unico approvato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive
modificazioni, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad
autorizzazione;
    h)  articoli  19, terzo comma, 26 e 30 del decreto del Presidente
della  Repubblica  11  luglio  1980,  n  753, in materia di trasporti
ferroviari;
    i)  articolo  11,  terzo  comma,  della legge 24 ottobre 1942, n.
1415,   e   successive  modificazioni,  in  materia  di  ascensori  e
montacarichi;
    l)  articoli  13,  secondo comma, e 17 del decreto-legge 5 maggio
1957,  n.  271,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 luglio
1957, n. 474, in materia di oli minerali;
    m)  ((  LETTERA  ABROGATA DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.58, COME
MODIFICATO DALLA L. 25 GIUGNO 1999, N. 205)).
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  25 giugno 1999, n. 205, nel modificare l'art. 214, comma 1,
lettera  gg)  del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha conseguentemente
disposto  (con l'art. 15, comma 2) che "La legge 28 dicembre 1993, n.
561,  per le parti diverse da quelle indicate nel capoverso del comma
1,   si   considera   non  abrogata  dall'articolo  214  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".