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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 1993, n. 567

Regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2003)
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Testo in vigore dal: 31-12-1993
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
  Visto l'art. 78, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  37,
38, della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  con  il  quale  viene
istituito a decorrere dal 1 gennaio 1993 il conto fiscale; 
  Visto, in particolare, il  comma  38  del  predetto  art.  78,  che
prevede  l'emanazione  di  un   regolamento   interministeriale   per
l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 dello stesso
art. 78; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n. 43, concernente  "Istituzione  del  servizio  di  riscossione  dei
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici"; 
  Considerata la necessita' di  stabilire  criteri  e  modalita'  per
l'attuazione  delle  prescrizioni  contenute  nei  sopracitati  commi
dell'art. 78 della legge 413 del 1991; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 25 novembre 1993; 
  Constatato che in data 27 dicembre  1993  e'  stata  effettuata  la
comunicazione al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  prevista
dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                    Intestatari di conto fiscale 
  1. Il conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma 27, della  legge
30 dicembre 1991, n. 413, e' utilizzato da tutti i soggetti  titolari
di reddito d'impresa  nonche'  dai  titolari  di  reddito  di  lavoro
autonomo che svolgono una attivita' per la quale  vi  e'  obbligo  di
presentare apposita dichiarazione  ai  fini  dell'attribuzione  della
partita IVA. 
  2. Il conto fiscale e' aperto presso il concessionario del servizio
della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio
fiscale del contribuente. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
  Visto l'art. 78, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,  37,
38, della legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  con  il  quale  viene
istituito a decorrere dal 1 gennaio 1993 il conto fiscale; 
  Visto, in particolare, il  comma  38  del  predetto  art.  78,  che
prevede  l'emanazione  di  un   regolamento   interministeriale   per
l'attuazione di quanto previsto dal comma 27 al comma 37 dello stesso
art. 78; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n. 43, concernente  "Istituzione  del  servizio  di  riscossione  dei
tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici"; 
  Considerata la necessita' di  stabilire  criteri  e  modalita'  per
l'attuazione  delle  prescrizioni  contenute  nei  sopracitati  commi
dell'art. 78 della legge 413 del 1991; 
  Udito il parere  del  Consiglio  di  Stato  espresso  nell'adunanza
generale del 25 novembre 1993; 
  Constatato che in data 27 dicembre  1993  e'  stata  effettuata  la
comunicazione al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  prevista
dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                    Intestatari di conto fiscale 
  1. Il conto fiscale, istituito dall'art. 78, comma 27, della  legge
30 dicembre 1991, n. 413, e' utilizzato da tutti i soggetti  titolari
di reddito d'impresa  nonche'  dai  titolari  di  reddito  di  lavoro
autonomo che svolgono una attivita' per la quale  vi  e'  obbligo  di
presentare apposita dichiarazione  ai  fini  dell'attribuzione  della
partita IVA. 
  2. Il conto fiscale e' aperto presso il concessionario del servizio
della riscossione competente per territorio in relazione al domicilio
fiscale del contribuente. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
              approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo 
            fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
                alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il 
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.