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LEGGE 23 dicembre 1993, n. 547

Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica.

note: Entrata in vigore della legge: 14-1-1994
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Testo in vigore dal: 14-1-1994
   La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  All'articolo  392  del  codice  penale,  dopo il secondo comma e'
aggiunto il seguente:
"Si  ha,  altresi',  violenza  sulle  cose  allorche'  un   programma
informatico  viene  alterato,  modificato  o cancellato in tutto o in
parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un  sistema
informatico o telematico".
   La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
1.  All'articolo  392  del  codice  penale,  dopo il secondo comma e'
aggiunto il seguente:
"Si  ha,  altresi',  violenza  sulle  cose  allorche'  un   programma
informatico  viene  alterato,  modificato  o cancellato in tutto o in
parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un  sistema
informatico o telematico".