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DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1993, n. 543

Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-12-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1994, n. 121 (in G.U. 22/02/1994, n.43).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/06/2000)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 10-6-2000
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  attivare  un
efficace sistema per il  controllo  della  spesa  nel  settore  degli
interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, anche in  relazione
al contenzioso pendente; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del 
  Ministro degli affari esteri,  di  concerto  con  il  Ministro  del
tesoro; 
 
                              E M A N A 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  1. Il Ministro degli affari esteri e' autorizzato ad istituire, con
proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, una commissione composta da non  piu'
di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa  della  Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo,  di  analisi  giuridiche,
economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso  di
realizzazione nel campo della cooperazione con  i  Paesi  in  via  di
sviluppo.   Della   commissione   possono   far   parte    magistrati
amministrativi   e   contabili,   avvocati   dello   Stato,   docenti
universitari, come anche esperti privati competenti nei  campi  della
contrattualistica  pubblica  degli  appalti  di  opere,  forniture  e
servizi per la pubblica amministrazione,  nonche'  dell'attivita'  in
favore dei Paesi in via di  sviluppo  svolta  da  organizzazioni  non
governative ed in particolare di realizzazioni di opere  ed  impianti
per la pubblica amministrazione. 
  2. La commissione di cui  al  comma  1  provvede,  con  particolare
riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di
contenzioso: 
   a) a verificare lo stato di fatto e di diritto  degli  interventi,
segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del  presente
decreto, risultino sospesi da oltre  12  mesi,  o  materialmente  non
iniziati entro  i  termini  previsti,  esaminando  la  documentazione
esistente,  interpellando  funzionari  ed   esperti   competenti   ed
effettuando, ove necessario, sopralluoghi; 
   b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi,
verificandone  la  realizzabilita'  sulla  base  degli   stanziamenti
previsti; 
    c) ad accertare la fondatezza  delle  varianti  connesse  con  le
valutazioni di cui alle lettere a) e b), nonche' a valutare gli oneri
aggiuntivi che ne deriveranno; 
    d) a proporre le misure ritenute idonee per  la  definizione  del
contenzioso  in  atto  e,  ove  ritenuto  opportuno,   a   promuovere
trattative  con  le  parti  interessate   in   vista   di   soluzioni
transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo
delegati. 
  3. Nel caso  in  cui  la  commissione  accerti  la  sussistenza  di
fattispecie penalmente rilevanti, essa e' tenuta a darne  diretta  ed
immediata notizia all'autorita'  giudiziaria  ordinaria,  nonche'  al
procuratore generale della Corte dei conti. 
  4. La commissione dura in carica un anno e  trasmette  al  Ministro
degli  affari  esteri  e  alle  commissioni  parlamentari  permanenti
competenti per materia i risultati finali  della  propria  attivita'.
(2) (3) (4) ((5)) 
    
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.l.1 luglio 1996, n. 347 convertito con  modificazioni  dalla
L. 8 agosto 1996, n. 426 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che  "La
durata in carica della commissione per il contenzioso,  istituita  ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28  dicembre  1993,  n.  543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n.  121,
e' prorogata fino al 31 dicembre 1996."
 
    
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 31 dicembre 1996, n. 667 ha disposto(con l'art. 4, comma 1)  che  la
durata in carica della commissione per il contenzioso,  istituita  ai
sensi del suddetto articolo, e' prorogata fino al 31 dicembre 1997.
    
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 8 aprile 1998, n. 89 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1)
che "la  durata  in  carica  della  comissione  per  il  contenzioso,
istituita con decreto del Ministro degli affari  esteri  in  data  27
gennaio 1997, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28  dicembre
1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
1994, n. 121, e' prorogata fino al 31 dicembre 1998."
    
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AGGIORNAMENTO (5) 
    La L. 26 maggio 2000, n. 147 nel modificare l'art. 1 della  L.  8
aprile 1998, n. 89 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4,  comma
1) che "E' prorogata fino al 31 dicembre 2000  la  durata  in  carica
della  commissione  per  il  contenzioso  della   cooperazione   allo
sviluppo, istituita con decreto del Ministro degli affari  esteri  in
data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo  1  della  legge  8  aprile
1998, n. 89".