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DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 533

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2020)
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vigente al 31/12/9999
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 9 della legge 4 agosto 1993, n. 276; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 1993; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro  di  grazia  e
giustizia  e  con  il  Ministro   per   le   riforme   elettorali   e
istituzionali; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                              Titolo I 
                        DISPOSIZIONl GENERALI 
 
                               Art. 1 
  1. Il Senato della Repubblica e' eletto su base regionale. Salvo  i
seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i  seggi  sono  ripartiti
tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base
dei risultati  dell'ultimo  censimento  generale  della  popolazione,
riportati dalla piu' recente  pubblicazione  ufficiale  dell'Istituto
nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica,
da  emanare,  su   proposta   del   Ministro   dell'interno,   previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  contemporaneamente  al
decreto di convocazione dei comizi. 
  2. ((Il territorio nazionale e' suddiviso in un numero  di  collegi
uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle
circoscrizioni  regionali,   con   arrotondamento   all'unita'   piu'
prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione.  Fatti  salvi  i
collegi uninominali delle regioni che eleggono  un  solo  senatore  e
quelli  del  Trentino-Alto  Adige/Südtirol,  i))   restanti   collegi
uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla
rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il
candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi. 
  2-bis.   Per   la   assegnazione   degli   altri   seggi   ciascuna
circoscrizione  regionale  e'  ripartita  in  collegi   plurinominali
costituiti, di norma, dall'aggregazione  del  territorio  di  collegi
uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato,  di
norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto.
L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni  di  liste  nei
collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai  sensi
dell'articolo 17. 
  2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della  Repubblica  di
cui al comma 1,  sulla  base  dei  risultati  dell'ultimo  censimento
generale   della   popolazione,   riportati   dalla   piu'    recente
pubblicazione ufficiale dell'Istituto  nazionale  di  statistica,  e'
determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in  ciascuna
circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i  seggi
spettanti ai collegi uninominali. 
  3. ((Le regioni che eleggono un solo senatore sono costituite))  in
unico collegio uninominale. 
  4. La regione Trentino-Alto Adige  e'  costituita  in  sei  collegi
uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre  1991,  n.  422
((, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero
pari piu' alto nel limite dei  seggi  assegnati  alla  regione)).  La
restante quota di seggi spettanti  alla  regione  e'  attribuita  con
metodo del recupero proporzionale. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 26 aprile 2005, n. 64, convertito con  modificazioni  dalla
L. 25 giugno 2005, n. 110, ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)  che
nelle ipotesi di cui al comma 1 del suddetto decreto, anche in deroga
a quanto previsto dal presente art. 1, comma 2 la determinazione  del
numero dei seggi da assegnare in ragione  proporzionale  in  ciascuna
circoscrizione e regione e'  effettuata  per  l'elezione  del  Senato
della Repubblica, di modo che il numero di seggi destinati al riparto
con metodo proporzionale, in ogni regione, si ottiene sottraendo  dal
numero di seggi spettanti a ciascuna regione ai  sensi  del  terzo  e
quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, il numero di  seggi
da attribuire, in  base  alla  normativa  vigente  al  momento  dello
scioglimento  delle  Camere,  nei  collegi  uninominali  di  ciascuna
regione.