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DECRETO LEGISLATIVO 20 dicembre 1993, n. 533

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2020)
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vigente al 09/02/2017
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-2005
al: 11-11-2017
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 9 della legge 4 agosto 1993, n. 276; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 1993; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro  di  grazia  e
giustizia  e  con  il  Ministro   per   le   riforme   elettorali   e
istituzionali; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                              Titolo I 
                        DISPOSIZIONl GENERALI 
 
                               Art. 1 
  ((1. Il Senato della Repubblica e' eletto su base regionale.  Salvo
i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono  ripartiti
tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base
dei risultati  dell'ultimo  censimento  generale  della  popolazione,
riportati dalla piu' recente  pubblicazione  ufficiale  dell'Istituto
nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica,
da  emanare,  su   proposta   del   Ministro   dell'interno,   previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  contemporaneamente  al
decreto di convocazione dei comizi. 
  2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e'  effettuata
in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio  di
coalizione regionale. 
  3. La  regione  Valle  d'Aosta  e'  costituita  in  unico  collegio
uninominale. 
  4. La regione Trentino-Alto Adige  e'  costituita  in  sei  collegi
uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991,  n.  422.
La restante quota di seggi spettanti alla regione e'  attribuita  con
metodo del recupero proporzionale)). 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 26 aprile 2005, n. 64, convertito con  modificazioni  dalla
L. 25 giugno 2005, n. 110, ha disposto (con l'art. 1,  comma  3)  che
nelle ipotesi di cui al comma 1 del suddetto decreto, anche in deroga
a quanto previsto dal presente art. 1, comma 2 la determinazione  del
numero dei seggi da assegnare in ragione  proporzionale  in  ciascuna
circoscrizione e regione e'  effettuata  per  l'elezione  del  Senato
della Repubblica, di modo che il numero di seggi destinati al riparto
con metodo proporzionale, in ogni regione, si ottiene sottraendo  dal
numero di seggi spettanti a ciascuna regione ai  sensi  del  terzo  e
quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, il numero di  seggi
da attribuire, in  base  alla  normativa  vigente  al  momento  dello
scioglimento  delle  Camere,  nei  collegi  uninominali  di  ciascuna
regione.