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DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1993, n. 525

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/12/1993.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1996)
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Testo in vigore dal: 20-12-1993
al: 18-2-1994
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la sentenza della Corte di giustizia della Comunita' europea
in data 10 dicembre 1991, che ha  dichiarato  la  normativa  italiana
relativa  al  lavoro  portuale  incompatibile  con  l'articolo 90, in
combinato disposto con gli articoli 30, 48 e 86, del trattato CE;
  Considerato che la Commissione CE ha invitato il Governo italiano a
comunicare, entro  il  30  settembre  1992,  le  misure  che  intende
adottare per conformare la normativa interna al diritto comunitario;
  Considerato, altresi', che la stessa Commissione si e' riservata di
avviare  il  procedimento  di  infrazione qualora, sempre entro il 30
settembre 1992, le misure adottate non fossero sufficienti a  rendere
la normativa nazionale conforme al diritto comunitario;
  Ritenuta,  pertanto,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di
emanare disposizioni  in  tema  di  libera  concorrenza  nel  settore
portuale, al fine di corrispondere all'invito della Commissione CE;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 dicembre 1993;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  della  marina  mercantile, di concerto con i Ministri delle
finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
              Nuova disciplina delle attivita' portuali
  1. L'articolo 110, ultimo comma, e l'articolo  111,  ultimo  comma,
del  codice della navigazione sono abrogati. Sono parimenti abrogati,
a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di  entrata  in
vigore del presente decreto, gli articoli 108, 109, 110, commi primo,
secondo, terzo e quarto, 111, commi primo, secondo e terzo, 112, 116,
comma  primo, n. 2), 1171, comma primo, n. 1) e 1172 del codice della
navigazione, nonche' gli articoli contenuti nel libro I, titolo  III,
capo   IV,   del   regolamento  per  l'esecuzione  del  codice  della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio  1952,  n.  328,  per  le  parti  afferenti  la  navigazione
marittima.  E'  altresi'  abrogato  l'articolo  1279 del codice della
navigazione a decorrere dal 1 gennaio 1996.
  2. La  vigilanza  sull'espletamento  delle  attivita'  portuali  di
carico,  scarico,  trasbordo,  deposito  e  movimento in genere delle
merci e di ogni altro materiale nel porto e di  quelle  complementari
ed  accessorie,  nonche' sull'applicazione della misura delle tariffe
indicate da ciascuna impresa, e' esercitata dagli  enti  portuali  e,
laddove non istituiti, dalle autorita' marittime.
  3.  L'esercizio  di attivita' portuali di cui al comma 2, espletate
per  conto  proprio  e/o  per  conto  di  terzi,   e'   soggetto   ad
autorizzazione  dell'ente portuale e, laddove non istituito, del capo
del compartimento marittimo.
  4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al  comma  3  le
imprese   richiedenti  devono  risultare  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:
    a) iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le
camere di commercio e,  se  si  tratta  di  imprese  collettive,  nel
registro   delle  societa'  presso  il  tribunale  civile,  o  titolo
equipollente per le imprese  appartenenti  agli  Stati  membri  della
Comunita' economica europea;
    b)  capacita'  tecnico-organizzativa  adeguata  al volume ed alla
tipologia delle operazioni portuali da svolgere;
    c) capacita' finanziaria e di capitale adeguata all'attivita'  da
espletare;
    d)  organico  di  lavoratori da assumere alle dirette dipendenze,
rapportato alle esigenze dell'impresa.
  5.  Le  tariffe  dei  servizi  e  delle  attivita'  portuali   sono
pubbliche. Le imprese in possesso dell'autorizzazione di cui al comma
3 debbono comunicare, all'autorita' marittima o all'ente portuale, le
tariffe  che  saranno  praticate  nei confronti degli utenti, nonche'
ogni eventuale e successiva variazione.
  6. Qualora il personale dipendente non sia sufficiente a far fronte
alle esigenze operative, l'impresa puo' avvalersi dei  lavoratori  di
cui all'articolo 2, chiamati in mobilita' temporanea o distacco.
  7.  L'impresa  autorizzata  all'esercizio  di  attivita'  portuali,
iscritta in apposito registro tenuto dall'ente  portuale  o,  laddove
non istituito, dall'autorita' marittima, deve versare un canone annuo
ed una cauzione nella misura determinata dallo stesso ente portuale o
dall'autorita' marittima, in relazione al volume degli investimenti e
delle attivita' da espletare.
  8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, non sono ammesse forme
di   collaborazione   contrattuali   o   istituzionali   tra  imprese
finalizzate ad eludere la sussistenza dei requisiti di cui  al  comma
4.
  9.  Alla  scadenza dell'autorizzazione, che ha durata annuale e che
puo' essere rinnovata, l'ente portuale o l'autorita'  marittima  sono
tenuti  a  verificare  la realizzazione delle condizioni previste nel
programma operativo e, in caso di ingiustificata mancata  attuazione,
non danno luogo al rinnovo.
  10. L'autorizzazione puo' essere sospesa o revocata allorche' venga
accertata la mancata sussistenza dei requisiti di cui al comma 4.
  11.  Nel  rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo,
l'ente portuale ovvero l'autorita' marittima sono tenuti  a  valutare
il   rapporto  tra  numero  di  imprese  ed  esigenze  del  traffico,
garantendo comunque la concorrenza nel settore.
  12. L'ente portuale  o  l'autorita'  marittima  possono  rilasciare
autorizzazioni  specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, in
occasione di arrivo o partenza, alle  navi  dotate  di  propri  mezzi
meccanici   e  di  proprio  personale  adeguato  alle  operazioni  da
svolgere, previo versamento di apposita somma di denaro e  di  idonea
cauzione,  determinate  dallo  stesso  ente portuale o dall'autorita'
marittima in relazione alle attivita' da espletare.