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DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1993, n. 522

Istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/12/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 1994, n. 102 (in G.U. 15/02/1994, n.37).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  istituire  un
ufficio speciale presso il Ministero di grazia  e  giustizia  per  la
gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari  della  citta'  di
Napoli; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro di grazia e  giustizia,  di  concerto  con  i  Ministri  del
bilancio e della programmazione economica, del tesoro  e  dei  lavori
pubblici; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Nell'ambito della  organizzazione  del  Ministero  di  grazia  e
giustizia e' istituito  l'ufficio  speciale  per  la  gestione  e  la
manutenzione del nuovo complesso giudiziario della citta' di Napoli e
degli edifici e  locali  ospitanti  uffici  giudiziari  nella  stessa
citta', nonche' degli edifici e  locali  ospitanti  il  tribunale  di
Napoli  nord  e  la  procura  della  Repubblica  presso  il  medesimo
tribunale. (2) 
  2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga  all'articolo  1
della legge 24 aprile 1941, n. 392, le attivita' necessarie a rendere
funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio  destinato  a
sede della procura della Repubblica  presso  il  tribunale,  entrambi
siti nel centro direzionale di Napoli, le  attivita'  concernenti  la
gestione, la manutenzione e la  conservazione  dei  beni  immobili  e
delle strutture, nonche' quelle concernenti i  servizi,  compresi  il
riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia,  le
reti  informatiche,  il  controllo  informatico  centralizzato  delle
strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze,  e
quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici  giudiziari
della citta' di Napoli. Le attivita' di  cui  al  periodo  precedente
sono attribuite all'ufficio speciale anche in relazione agli  edifici
e ai locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura  della
Repubblica presso il medesimo tribunale. (2) 
  3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso giudiziario
della citta' di Napoli, sito nel centro direzionale di tale citta'. 
                                                                ((3)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 14 ha disposto (con l'art. 9,  comma
2) che la disposizione che modifica  i  commi  1  e  2  del  presente
articolo lascia fermo quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 25 luglio 2006, n.  240,  come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 7, comma  4)  che  "Il
posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la  gestione  e
la manutenzione degli uffici giudiziari della  citta'  di  Napoli  e'
soppresso e le funzioni  e  i  compiti  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge   16   dicembre   1993,   n.   522,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono  esercitati
da uno degli uffici di cui all'articolo 6 del  presente  decreto  con
sede in Napoli".