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DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 1993, n. 518

Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di versamento dell'imposta comunale sugli immobili.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-12-1993
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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-12-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, recante
riordino della finanza degli enti territoriali;
  Ritenuto  di  dover  introdurre   nel   predetto   decreto   alcune
disposizioni  correttive,  nel  rispetto  dei  principi e dei criteri
direttivi indicati dalla citata legge n. 421 del 1992;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 ottobre 1993;
  Acquisito  il  parere delle commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno,  del
tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  All'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e' aggiunto il seguente periodo:
"I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in  unica  soluzione,
entro  il  termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per
l'anno in corso.".
  2. Con decreti del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri   dell'interno,   del   tesoro   e   delle   poste  e  delle
telecomunicazioni,  sentita  l'Associazione  nazionale   dei   comuni
italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, con
effetto  dall'anno  1993, ulteriori modalita', alternative rispetto a
quelle  ordinarie,  per  il  versamento   al   concessionario   della
riscossione  dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti
non residenti nel territorio dello Stato.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
             - Il D.Lgs. n. 504/1992 reca:  "Riordino  della  finanza
          degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23
          ottobre 1992, n.  421".
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della  legge n.
          421/1992,   recante    delega    al    Governo    per    la
          razionalizzazione   e  la  revisione  delle  discipline  in
          materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di
          finanza territoriale:
             "Art. 4 (Finanza degli enti territoriali). - 1. Al  fine
          di  consentire  alle regioni, alle province ed ai comuni di
          provvedere ad  una  rilevante  parte  del  loro  fabbisogno
          finanziario  attraverso  risorse  proprie, il Governo della
          Repubblica e' delegato ad  emanare,  entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo
          quanto  previsto  al  comma  7 del presente articolo, uno o
          piu' decreti legislativi, diretti:
               a)  all'istituzione,  a  decorrere   dall'anno   1993,
          dell'imposta  comunale  immobiliare (ICI), con l'osservanza
          dei seguenti principi e criteri direttivi:
               1) applicazione dell'ICI sul  valore  dei  fabbricati,
          dei  terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi
          uso destinati e attribuzione della titolarita' dell'imposta
          al comune ove sono ubicati gli immobili;
               2) assoggettamento all'imposta, per anni  solari,  del
          proprietario  dell'immobile ovvero del titolare del diritto
          di usufrutto, uso o abitazione sullo stesso, anche  se  non
          residente  nel  territorio dello Stato; l'imposta e' dovuta
          proporzionalmente al periodo ed alla quota di possesso  nel
          corso dell'anno;
               3) determinazione del valore dei fabbricati sulla base
          degli  estimi  del catasto edilizio o valore comparativo in
          caso di non avvenuta  iscrizione  al  catasto;  negli  anni
          successivi  le  rendite  catastali, su cui sono calcolati i
          valori degli immobili, sono  rivalutate  periodicamente  in
          base   a   parametri  che  tengano  in  considerazione  gli
          effettivi andamenti dei mercati immobiliari;
               4) determinazione  del  valore  dei  terreni  agricoli
          sulla base degli estimi del catasto;
               5)  determinazione  del valore delle aree fabbricabili
          sulla base del valore venale in comune commercio, esclusi i
          terreni      su      cui      persista      l'utilizzazione
          agro-silvo-pastorale  da  parte dei soggetti indicati al n.
          10),  demandando  al  comune,  se  richiesto,  con  propria
          certificazione,  la definizione di area fabbricabile; negli
          eventuali  procedimenti  di  espropriazione  si  assume  il
          valore   dichiarato   ai   fini   dell'ICI   se   inferiore
          all'indennita'  di  espropriazione  determinata  secondo  i
          vigenti  criteri.  In  caso  di  utilizzazione edificatoria
          dell'area, di demolizione di fabbricato, di  interventi  di
          recupero  a norma dell'art. 31, primo comma, lettere c), d)
          ed  e),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  457,  la  base
          imponibile  e'  costituita  dal  valore dell'area fino alla
          data   di   ultimazione   dei   lavori   di    costruzione,
          ricostruzione  o  ristrutturazione  o,  comunque, fino alla
          data in cui il fabbricato e' assoggettato all'ICI;
               6) determinazione di un'aliquota unica  da  parte  del
          comune  in  misura  variante  dal  4  al  6  per mille, con
          applicazione della  aliquota  minima  in  caso  di  mancata
          determinazione  e  con  facolta'  di  aumentare  l'aliquota
          massima fino all'uno per mille per  straordinarie  esigenze
          di bilancio;
               7) esenzione dall'imposta per:
                7.1)  lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le
          comunita' montane, i consorzi fra  detti  enti,  le  unita'
          sanitarie   locali,   le  istituzioni  sanitarie  pubbliche
          autonome di cui all'art. 41 della legge 23  dicembre  1978,
          n.   833,   nonche'  le  camere  di  commercio,  industria,
          artigianato    ed    agricoltura.    L'esenzione     spetta
          limitatamente  agli  immobili  destinati  esclusivamente ai
          compiti istituzionali dell'ente;
                7.2) gli immobili  utilizzati  dai  soggetti  di  cui
          all'art.  87,  comma  1,  lettera c), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e successive
          modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di
          attivita'    assistenziali,    previdenziali,    sanitarie,
          didattiche,  ricettive,  culturali,  ricreative e sportive,
          nonche' delle attivita' di cui  all'art.  16,  lettera  a),
          della legge 20 maggio 1985, n. 222;
                7.3)    i    fabbricati    destinati   esclusivamente
          all'esercizio  del  culto,  purche'  compatibile   con   le
          disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
          loro pertinenze;
                7.4)  i  fabbricati  di  proprieta'  della Santa Sede
          indicati negli articoli  13,  14,  15  e  16  del  Trattato
          lateranense,   sottoscritto   l'11  febbraio  1929  e  reso
          esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
                7.5) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri  per
          i  quali  e'  prevista  l'esenzione dall'imposta locale sul
          reddito dei fabbricati in base  ad  accordi  internazionali
          resi esecutivi in Italia;
                7.6)  i  fabbricati con destinazione ad usi culturali
          di cui all'art. 5- bis del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  601,  e  successive
          modificazioni;
                7.7) i fabbricati classificati o classificabili nelle
          categorie catastali da E/1 ad E/9;
                7.8) i fabbricati in corso d'opera non utilizzati;
                7.9) i fabbricati di cui al n. 8) recuperati al  fine
          di  essere  destinati  alle  attivita' assistenziali di cui
          alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per il periodo  in  cui
          sono  adibiti direttamente allo svolgimento delle attivita'
          predette;
                7.10)  i terreni agricoli ricadenti in aree montane o
          di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge  27
          dicembre 1977, n.  984;
               8)  riduzione  dell'imposta  del  50  per  cento per i
          fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili  e  di  fatto
          non utilizzati;
               9)   detrazione   dall'imposta   dovuta  per  l'unita'
          immobiliare adibita ad abitazione principale  del  soggetto
          passivo di un importo di lire 180.000 rapportato al periodo
          e alla quota per i quali sussiste la detta destinazione. La
          disposizione  si  applica  anche  per le unita' immobiliari
          adibite ad abitazione principale dei  soci  assegnatari  di
          cooperative edilizie a proprieta' indivisa;
               10)  i  terreni  agricoli di proprieta' di coltivatori
          diretti o  imprenditori  agricoli  che  esplicano  la  loro
          attivita'   a   titolo  principale,  purche'  dai  medesimi
          condotti, il cui valore sia non superiore a lire 50 milioni
          complessive, sono esenti da imposta. Sui  medesimi  terreni
          agricoli  l'imposta  e'  dovuta  per  scaglioni  di  valore
          imponibile complessivo, nelle seguenti misure:
                10.1) nella misura del 30 per  cento  per  un  valore
          complessivo compreso tra 50 milioni e 120 milioni;
                10.2)  nella  misura  del  50 per cento per un valore
          compreso tra 120 milioni e 200 milioni;
                10.3) nella misura del 75 per  cento  per  un  valore
          compreso tra 200 milioni e 250 milioni;
               11) accertamento e riscossione dell'imposta a cura del
          comune, previa dichiarazione da parte del soggetto passivo,
          da  trasmettere anche all'anagrafe tributaria; attribuzione
          da parte della giunta  comunale  della  responsabilita'  di
          gestione  dell'imposta  ad  un  funzionario; collaborazione
          informativa tra il Ministero  delle  finanze  ed  i  comuni
          anche a mezzo del sistema telematico dei comuni;
               12)   rimborso   dell'imposta   pagata,  con  relativi
          interessi  nella  misura  legale,  per  le  aree   divenute
          inedificabili,    a    condizione   che   il   vincolo   di
          inedificabilita' perduri per almeno tre anni;  il  rimborso
          e'  limitato  all'imposta  pagata  per  il periodo di tempo
          decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area
          e, comunque, per un periodo non eccedente i dieci anni;
               13) devoluzione  delle  controversie  alla  competenza
          delle commissioni tributarie;
               14)   determinazione  di  soprattasse  in  misura  non
          eccedente il 50 per cento  dell'imposta  o  della  maggiore
          imposta  dovuta ed il 20 per cento dell'imposta non versata
          o tardivamente versata, graduandone l'entita' in  relazione
          alla    gravita'    dell'infrazione    e    prevedendo   la
          inapplicabilita' della soprattassa  per  omesso  o  tardivo
          versamento dipendente da procedure fallimentari in corso;
               15)  determinazione  di  pene pecuniarie in misura non
          eccedente lire  200.000  per  le  infrazioni  di  carattere
          formale;
               16)  esclusione  dei  redditi  dominicali  delle  aree
          fabbricabili,  dei  redditi  dei  terreni  agricoli  e  dei
          redditi   dei   fabbricati   dall'ambito   di  applicazione
          dell'imposta locale sui redditi (ILOR), nonche' detrazione,
          per l'abitazione principale, dall'imposta sul reddito delle
          persone fisiche (IRPEF) di un importo non eccedente 120.000
          lire  e  di  uguale  importo dall'imposta sul reddito delle
          persone  giuridiche  (IRPEG)  per   ognuna   delle   unita'
          immobiliari   delle   cooperative   edilizie  a  proprieta'
          indivisa  adibita  ad  abitazione   principale   dei   soci
          assegnatari;
               17)  soppressione  dal  1  gennaio  1993  dell'imposta
          comunale sull'incremento di valore degli immobili  (INVIM);
          tuttavia  ne sara' prevista l'applicazione, con le aliquote
          massime e l'acquisizione del gettito all'erario dello Stato
          per i presupposti di imposta che si verificano nel decennio
          successivo al  31  dicembre  1992,  assumendo  come  valore
          finale quello al 31 dicembre 1992;
               18)  in  caso di espropriazione per pubblica utilita',
          oltre  alla  indennita'  determinata  secondo   i   criteri
          vigenti,  e'  dovuta  una eventuale maggiorazione pari alla
          differenza    tra    l'importo     dell'ICI     corrisposta
          dall'espropriato,  o  dal  suo  dante  causa,  negli ultimi
          cinque  anni  e  l'importo  dell'ICI  che   sarebbe   stato
          corrisposto sulla base dell'indennita', oltre gli interessi
          legali sulla stessa differenza;
               19)  non  deducibilita'  dell'ICI  agli  effetti delle
          imposte erariali sui redditi;
              b) - g) (omissis).
             2. (Omissis).
             3. Restano salve le competenze e le  attribuzioni  delle
          regioni  a  statuto  speciale  e delle province autonome di
          Trento e di Bolzano.
             4. - 6. (Omissis).
             7. Al fine dell'espressione del parere  da  parte  delle
          commissioni  permanenti competenti per la materia di cui al
          presente articolo, il Governo  trasmette  alla  Camera  dei
          deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi dei
          decreti  legislativi  in  attuazione  dei  principi  e  dei
          criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a), c), e), f)
          e g), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, e gli schemi dei decreti legislativi
          in attuazione dei principi e dei criteri direttivi  di  cui
          al  comma 1, lettere b) e d), e ai commi 2 e 4, entro dieci
          mesi dalla predetta data. Le commissioni si esprimono entro
          quindici giorni  dalla  data  di  trasmissione.  I  decreti
          legislativi  in  attuazione  dei  principi  e  dei  criteri
          direttivi di cui al comma 1, lettere b) e d), sono  emanati
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge.
             8. Disposizioni correttive, nell'ambito dei  decreti  di
          cui  al  presente  articolo,  nel  rispetto  dei principi e
          criteri direttivi determinati dall'articolo stesso e previo
          parere delle commissioni di cui al comma 7, potranno essere
          emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  fino  al  31
          dicembre 1993".
             Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo
          soprariportato, consultare la legge n. 421/1992, pubblicata
          nel  suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -
          n. 257 del 31 ottobre 1992.
          Nota all'art. 1:
             - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del  D.Lgs.  n.
          504/1992  (Riordino della finanza degli enti territoriali a
          norma dell'art. 4 della legge 23  ottobre  1992,  n.  421),
          come modificato dal presente decreto:
             "Art. 10 (Versamenti e dichiarazioni). - 1. L'imposta e'
          dovuta  dai  soggetti  indicati nell'art. 3 per anni solari
          proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali
          si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante  il
          quale  il  possesso  si  e'  protratto  per almeno quindici
          giorni e' computato  per  intero.  A  ciascuno  degli  anni
          solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
             2.  I soggetti indicati nell'art. 3 devono effettuare il
          versamento dell'imposta complessivamente dovuta  al  comune
          per  l'anno  in corso in due rate delle quali la prima, nel
          mese di giugno, pari al 90 per  cento  dell'imposta  dovuta
          per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda,
          dal  1  al  20  dicembre,  a  saldo dell'imposta dovuta per
          l'intero  anno.  I  predetti  soggetti  possono,  tuttavia,
          versare  in  unica  soluzione, entro il termine di scadenza
          della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.
             3. L'imposta dovuta ai sensi del  comma  2  deve  essere
          corrisposta  mediante  versamento diretto al concessionario
          della riscossione nella cui circoscrizione e'  compreso  il
          comune  di cui all'art. 4 ovvero su apposito conto corrente
          postale   intestato   al   predetto   concessionario,   con
          arrotondamento  a mille lire per difetto se la frazione non
          e' superiore a 500 lire o per eccesso se e'  superiore;  al
          fine  di  agevolare  il pagamento, il concessionario invia,
          per gli anni successivi al  1993,  ai  contribuenti  moduli
          prestampati  per il versamento. La commissione spettante al
          concessionario e' a carico  del  comune  impositore  ed  e'
          stabilita  nella  misura  dell'uno  per  cento  delle somme
          riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire
          100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
             4. I soggetti passivi  devono  dichiarare  gli  immobili
          posseduti  nel  territorio  dello  Stato, con esclusione di
          quelli  esenti  dall'imposta  ai  sensi  dell'art.  7,   su
          apposito  modulo,  entro  il termine di presentazione della
          dichiarazione dei  redditi  relativa  all'anno  in  cui  il
          possesso  ha  avuto  inizio;  tutti  gli  immobili  il  cui
          possesso e' iniziato antecedentemente  al  1  gennaio  1993
          devono  essere dichiarati entro il termine di presentazione
          della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992.  La
          dichiarazione  ha  effetto  anche  per  gli anni successivi
          sempreche' non si verifichino  modificazioni  dei  dati  ed
          elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare
          dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e'
          tenuto  a  denunciare  nelle  forme   sopra   indicate   le
          modificazioni    intervenute,    entro    il   termine   di
          presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  relativa
          all'anno  in  cui  le modificazioni si sono verificate. Nel
          caso  di  piu'  soggetti  passivi   tenuti   al   pagamento
          dell'imposta su un medesimo immobile puo' essere presentata
          dichiarazione   congiunta;   per   gli   immobili  indicati
          nell'art.  1117,  n.  2),  del  codice  civile  oggetto  di
          proprieta'   comune,   cui  e'  attribuita  o  attribuibile
          un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere
          presentata dall'amministratore del condominio per conto dei
          condomini.
             5. Con  decreti  del  Ministro  delle  finanze,  sentita
          l'Associazione   nazionale   dei   comuni   italiani,  sono
          approvati i modelli della dichiarazione, anche congiunta  o
          relativa  ai  beni  indicati  nell'art.    1117, n. 2), del
          codice civile, e sono determinati i dati e gli elementi che
          essa  deve  contenere,  i  documenti  che   devono   essere
          eventualmente  allegati  e  le  modalita' di presentazione,
          anche su supporti magnetici, nonche' le  procedure  per  la
          trasmissione  ai comuni ed agli uffici dell'Amministrazione
          finanziaria degli elementi necessari per la liquidazione ed
          accertamento dell'imposta; per l'anno 1993 la dichiarazione
          deve  essere  inviata  ai   comuni   tramite   gli   uffici
          dell'Amministrazione  finanziaria. Con decreti del Ministro
          delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
          tesoro e delle poste  e  delle  telecomunicazioni,  sentita
          l'Associazione   nazionale   dei   comuni   italiani,  sono
          approvati i modelli per il versamento al  concessionario  e
          sono  stabilite  le  modalita' di registrazione, nonche' di
          trasmissione dei dati  di  riscossione,  distintamente  per
          ogni  contribuente,  ai comuni e al sistema informativo del
          Ministero  delle  finanze.  Al  fine   di   consentire   la
          formazione  di  anagrafi  dei  contribuenti, anche mediante
          l'incrocio con i dati relativi agli  immobili  assoggettati
          alla  tassa  smaltimento  rifiuti, con decreto del Ministro
          delle finanze viene previsto  l'obbligo  per  il  Consorzio
          nazionale  obbligatorio tra i concessionari di organizzare,
          d'intesa con la predetta associazione, i  relativi  servizi
          operativi  per  la  realizzazione  delle suddette anagrafi,
          prevedendosi un contributo a carico dei concessionari  pari
          al  5  per  cento  delle  commissioni riscosse ai sensi del
          comma 3. I predetti decreti sono pubblicati nella  Gazzetta
          Ufficiale.
             6.  Per  gli  immobili  compresi  nel fallimento o nella
          liquidazione coatta amministrativa l'imposta e' dovuta  per
          ciascun  anno  di possesso rientrante nel periodo di durata
          del  procedimento  ed   e'   prelevata,   nel   complessivo
          ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento
          dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre
          mesi  dalla data in cui il prezzo e' stato incassato; entro
          lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione".
             I soggetti indicati nell'art.  3  del  medesimo  decreto
          (richiamati nei primi due commi dell'articolo di cui sopra)
          sono  il  proprietario  di immobili, ovvero il titolare del
          diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi,  anche
          se  non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno
          ivi  la  sede  legale  o amministrativa o non vi esercitano
          l'attivita'.  Per  gli  immobili  concessi  in  superficie,
          enfiteusi  o  locazione  finanziaria soggetto passivo e' il
          concedente con diritto  di  rivalsa,  rispettivamente,  sul
          superficiario, enfiteuta o locatario.