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DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1993, n. 505

Garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/12/1993.
Decreto-Legge convertito dalla L. 29 gennaio 1994, n. 78 (in G.U. 02/02/1994, n.26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/07/2001)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 5-8-2001
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la
garanzia dello Stato per  le  obbligazioni  contrattuali  assunte  da
alcune societa' controllate da parte di enti trasformati in  societa'
per azioni a totale partecipazione dello Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1 
  1.  In  connessione  con  le  operazioni  di   ristrutturazione   e
dismissione delle aziende dell'EFIM in liquidazione, il Ministero del
tesoro e' autorizzato a garantire l'I.R.I. S.p.a. per le fideiussioni
dallo stesso rilasciate nell'interesse di aziende del settore  difesa
dell'EFIM per l'adempimento  di  obbligazioni  contrattuali  relative
all'esecuzione di forniture. La garanzia  cessa  di  avere  efficacia
all'atto del trasferimento al gruppo I.R.I. delle aziende del settore
difesa dell'EFIM in liquidazione. 
  2. Il Ministero del tesoro  e'  altresi'  autorizzato  a  garantire
l'I.R.I. S.p.a. e l' ENI S.p.a. per le fideiussioni rilasciate  o  da
rilasciare a favore della TAV Treno  Alta  Velocita'  S.p.a.  per  il
puntuale e corretto adempimento da  parte  dei  consorzi,  dei  quali
facciano parte anche  aziende  controllate  dall'I.R.I.  e  dall'ENI,
affidatari degli interventi relativi al sistema "Alta Velocita'",  di
tutte le obbligazioni a  loro  carico  secondo  le  previsioni  delle
relative convenzioni ed atti integrativi.  La  garanzia  cessera'  di
avere efficacia a seguito del collaudo finale delle opere  realizzate
in base a dette convenzioni ed atti  integrativi.  Il  Ministero  del
tesoro garantisce inoltre l'adempimento degli obblighi derivanti alle
Ferrovie dello Stato S.p.a. ((ovvero alle  societa'  derivanti  dalla
sua scissione)) nei confronti della  TAV  S.p.a.  in  relazione  alla
concessione, realizzazione e gestione del sistema Alta Velocita'.