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DECRETO-LEGGE 7 dicembre 1993, n. 505

Garanzia dello Stato su obbligazioni assunte da società controllate da enti a partecipazione pubblica trasformati in società per azioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 10/12/1993.
Decreto-Legge convertito dalla L. 29 gennaio 1994, n. 78 (in G.U. 02/02/1994, n.26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/07/2001)
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Testo in vigore dal: 10-12-1993
al: 23-5-1994
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la
garanzia dello Stato per  le  obbligazioni  contrattuali  assunte  da
alcune societa' controllate da parte di enti trasformati in  societa'
per azioni a totale partecipazione dello Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  In  connessione  con  le  operazioni  di   ristrutturazione   e
dismissione delle aziende dell'EFIM in liquidazione, il Ministero del
tesoro e' autorizzato a garantire l'I.R.I. S.p.a. per le fideiussioni
dallo stesso rilasciate nell'interesse di aziende del settore  difesa
dell'EFIM per l'adempimento  di  obbligazioni  contrattuali  relative
all'esecuzione di forniture. La garanzia  cessa  di  avere  efficacia
all'atto del trasferimento al gruppo I.R.I. delle aziende del settore
difesa dell'EFIM in liquidazione. 
  2. Il Ministero del tesoro  e'  altresi'  autorizzato  a  garantire
l'I.R.I. S.p.a. per le fideiussioni  rilasciate  o  da  rilasciare  a
favore della TAV Treno  Alta  Velocita'  S.p.a.  per  il  puntuale  e
corretto adempimento da parte dei consorzi, dei quali facciano  parte
anche aziende controllate dall'I.R.I.,  affidatari  degli  interventi
relativi al sistema "Alta Velocita'", di tutte le obbligazioni a loro
carico secondo le  previsioni  delle  relative  convenzioni  ed  atti
integrativi. La garanzia cessera' di avere efficacia  a  seguito  del
collaudo finale delle opere realizzate in base a dette convenzioni ed
atti  integrativi.  Il  Ministero  del  tesoro   garantisce   inoltre
l'adempimento degli obblighi  derivanti  alle  Ferrovie  dello  Stato
S.p.a. nei confronti della TAV S.p.a. in relazione alla  concessione,
realizzazione e gestione del sistema Alta Velocita'.