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DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 496

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61 (in G.U. 27/01/1994, n.21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1999)
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Testo in vigore dal: 5-12-1993
al: 27-1-1994
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato che,  in  esito  al  referendum  popolare,  sono  state
abrogate le disposizioni che affidavano alle unita' sanitarie  locali
i controlli in materia ambientale; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per evitare  soluzione  di  continuita'  in  materia  di
controlli ambientali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione  economica,  della  sanita',  per  la
funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche  comunitarie
e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
          Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente 
  1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente
(ANPA), cui sono attribuite le competenze  riguardanti  le  attivita'
tecnico-scientifiche di interesse  nazionale  connesse  all'esercizio
delle  funzioni  pubbliche  per  la  protezione  dell'ambiente,   ivi
comprese   quelle   in   materia    di    tutela    dall'inquinamento
dell'atmosfera, delle acque e del suolo di cui all'articolo 1,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1993, n. 177. 
  2. L'ANPA svolge attivita' di consulenza  e  di  supporto  tecnico-
scientifico del Ministero dell'ambiente nonche', tramite convenzione,
di altre  amministrazioni  ed  enti  pubblici,  in  collegamento  con
l'Agenzia europea per l'ambiente. 
  3. Restano  ferme  le  competenze  spettanti  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, nonche' al Servizio  sanitario  nazionale  in
materia di igiene degli alimenti, di servizi veterinari,  di  igiene,
prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro,  di  igiene  e  sanita'
pubblica. 
  4. L'ANPA ha personalita' giuridica, e' sottoposta  alla  vigilanza
del Ministero dell'ambiente e al controllo della Corte dei conti,  ai
sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e si avvale
del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. 
  5. Sono organi dell'ANPA: 
    a) il comitato amministrativo; 
    b) il comitato scientifico; 
    c) il direttore dell'Agenzia, che ne ha la legale rappresentanza;
d) il collegio dei revisori. 
  6. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto  con  i
Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le competenti  commissioni
parlamentari, sono disciplinati le attribuzioni,  l'organizzazione  e
il funzionamento dell'Agenzia, ivi comprese la  determinazione  della
dotazione organica e la tabella di  equiparazione  fra  le  posizioni
funzionali del  personale  rivestite  presso  le  amministrazioni  di
provenienza e quelle dell'Agenzia stessa.