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DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 496

Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-12-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61 (in G.U. 27/01/1994, n.21).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1999)
Testo in vigore dal: 28-1-1994
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerato che,  in  esito  al  referendum  popolare,  sono  state
abrogate le disposizioni che affidavano alle unita' sanitarie  locali
i controlli in materia ambientale; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per evitare  soluzione  di  continuita'  in  materia  di
controlli ambientali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione  economica,  della  sanita',  per  la
funzione pubblica e per il coordinamento delle politiche  comunitarie
e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
       (( (Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente). 
        1. E' istituita l'Agenzia nazionale per la protezione 
dell'ambiente (ANPA), che svolge: 
    a) le attivita'  tecnico-scientifiche  di  cui  all'articolo  01,
comma 1, di interesse nazionale; 
    b)  le  attivita'  di  indirizzo  e  coordinamento  tecnico   nei
confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di  rendere
omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio
delle competenze ad esse spettanti; 
    c) le attivita' di consulenza e supporto tecnico-scientifico  del
Ministero   dell'ambiente   e,   tramite   convenzione,   di    altre
amministrazioni ed enti pubblici. 
  2. L'ANPA fornisce al Ministro  dell'ambiente  tutti  gli  elementi
tecnici e documentali in proprio possesso,  nonche'  le  elaborazioni
utili  per   la   predisposizione   della   relazione   sullo   stato
dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della  legge  8  luglio
l986, n. 349. 
  3. L'ANPA stipula con le regioni e  con  le  province  autonome  di
Trento  e  di  Bolzano  apposite   convenzioni   che   prevedono   la
specializzazione di talune strutture tecniche delle  Agenzie  di  cui
all'articolo  03,  al  fine  di  assicurare  sull'intero   territorio
nazionale il piu' efficace espletamento delle sue funzioni. 
  4. L'ANPA, anche sulla base di indicazioni  espresse  dal  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica,  stipula
con il Ministro dell'ambiente e con l'Ente per le  nuove  tecnologie,
l'energia   e   l'ambiente   (ENEA)    apposita    convenzione    per
l'individuazione   delle   attivita'    di    ricerca,    finalizzate
all'espletamento dei compiti dell'Agenzia, che l'ENEA dovra' svolgere
sulla base di accordi di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
lettera a), della legge 25 agosto 1991, n.  282  .  Per  la  medesima
finalita' l'ANPA stipula accordi di programma con enti e  istituzioni
di ricerca pubblici e privati. 
  5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,
nonche' gli enti pubblici, territoriali e locali e  le  societa'  per
azioni operanti in regime  di  concessione  esclusiva,  che  comunque
raccolgano dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ANPA,
secondo le modalita' stabilite con il regolamento di cui all'articolo
1-ter, comma 5. 
  6. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto  con  apposito  accordo  di
programma stipulato dall'ANPA con l'Unioncamere, vengono stabilite le
modalita' per l'integrazione con i  dati  ambientali  riguardanti  il
sistema delle imprese, la cui  raccolta  e  informatizzazione  spetta
alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
  7. L'ANPA, anche sulla base  di  apposite  direttive  del  Ministro
dell'ambiente,  predispone  un  programma  triennale  della   propria
attivita'.  Nell'ambito   di   tale   programma   il   consiglio   di
amministrazione dell'Agenzia adotta ogni anno il piano di lavoro. 
  8. L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale)).