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LEGGE 26 novembre 1993, n. 489

Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonchè altre norme sugli istituti medesimi.

note: Entrata in vigore della legge: 18-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2008)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 24-8-1995
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  ((1. Il termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 lugl
1990, n.  218,  ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  ivi
previste, come modificate dagli articoli  28  e  71  della  legge  30
dicembre 1991, n. 413, e' differito alla data del  31  dicembre  1995
per gli atti di fusione,  scissione,  trasformazione  e  conferimento
perfezionati dal 22 agosto 1992 al 31 dicembre 1995.)) 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  altresi'  alle
operazioni  di  conferimento  di  azioni  rivenienti  da   precedenti
operazioni di conferimento effettuate ai sensi dell'articolo 1  della
legge 30 luglio 1990, n.  218,  in  societa'  finanziarie  aventi  ad
oggetto  la  detenzione  di  partecipazioni  nel  capitale  di   enti
creditizi e di societa' esercenti attivita' finanziarie o strumentali
all'attivita' delle societa' partecipate, ai sensi dell'articolo  59,
comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 1  settembre  1993,
n. 385. 
  3. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 30 luglio  1990,  n.
218, e successive modificazioni e  integrazioni,  si  applicano  alle
operazioni di fusione tra le societa'  ed  enti  appartenenti  ad  un
gruppo creditizio ai sensi dell'articolo 24 del  decreto  legislativo
20 novembre 1990,  n.  356,  nonche'  alle  operazioni  di  scissione
effettuate dai medesimi societa' od enti,  autorizzate  ove  previsto
dalla Banca d'Italia. 
  4. Ai fini di quanto previsto all'articolo 7, comma 2, della  legge
30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni,  non  costituisce
realizzo per l'ente conferente il trasferimento delle azioni ricevute
a seguito dei conferimenti, qualora  il  trasferimento  stesso  venga
deliberato dall'ente, secondo direttive di carattere generale emanate
dal Ministro del tesoro per la  diversificazione  del  rischio  degli
investimenti.  La  conformita'  della  delibera  alla  direttive   e'
accertata con decreto del Ministro del tesoro entro trenta giorni dal
ricevimento  della  delibera  stessa;   decorso   tale   termine   la
conformita' si intende accertata. Nel caso in  cui  il  trasferimento
sia compiuto da un ente commerciale, la eventuale  differenza  tra  i
proventi ricevuti a  seguito  del  trasferimento  e  l'ultimo  valore
fiscalmentericonosciuto   alle   azioni   trasferite   deve    essere
accantonata in una speciale riserva che non  concorre  a  formare  il
reddito dell'ente conferente fino a quando non sia stata  distribuita
o comunque  utilizzata  per  finalita'  diverse  dalla  copertura  di
perdite. 
  5. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 3, della legge 30  luglio
1990, n. 218, si applicano esclusivamente alle operazioni tra banche. 
  6. All'articolo 7, comma 3, secondo periodo, della legge 30  luglio
1990, n. 218, le parole da: "della differenza"  fino  alla  fine  del
periodo sono sostituite dalle  seguenti:  "della  differenza  tra  la
consistenza complessiva degli impieghi e dei depositi  con  clientela
degli enti creditizi che hanno partecipato alla fusione  ovvero  alle
operazioni di conferimento, risultanti dai rispettivi ultimi  bilanci
precedenti alle operazioni stesse, e l'analogo  aggregato  risultante
dall'ultimo bilancio del maggiore  degli  enti  creditizi  che  hanno
partecipato alla fusione o alle operazioni di conferimento". 
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano  con  riferimento
agli atti di fusione e di conferimento perfezionati entro  i  termini
indicati nel comma 1.