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LEGGE 26 novembre 1993, n. 482

Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i gruppi parlamentari.

note: Entrata in vigore della legge: 15-12-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 1-1-1999
aggiornamenti all'articolo
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' autorizzato il comando presso i gruppi parlamentari,  per  lo
svolgimento di attivita' connesse  ai  loro  fini  istituzionali,  di
dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  nel  numero
che sara' previsto, in rapporto alla consistenza numerica fissata per
il personale dei singoli gruppi, da apposite autonome  determinazioni
dei  Presidenti  delle  due  Camere  del  Parlamento  e  secondo   le
disposizioni del presente articolo. 
  2. Il  comando  viene  richiesto,  all'Amministrazione  da  cui  il
personale dipende, dal Presidente della Camera in cui  il  gruppo  e'
stato costituito, il quale verifica che sia  rispettato  il  rapporto
con la consistenza numerica del personale del gruppo  richiedente  di
cui  al  comma  1.  Il  comando  viene  disposto  con   il   consenso
dell'interessato previo  parere  favorevole  dell'Amministrazione  di
appartenenza e del Dipartimento della funzione pubblica. 
  3. Il comando presso i gruppi parlamentari ((  .  .  .  ))  non  e'
cumulabile con  aspettative  o  permessi  sindacali  e  puo'  cessare
anticipatamente per restituzione all'Amministrazione di appartenenza. 
  4. Il personale comandato non puo' conseguire promozioni se non per
anzianita', ne' il comando puo' costituire titolo di  preferenza  per
la progressione in carriera ovvero per il trasferimento ad altra sede
nonche' per la destinazione ad altre funzioni.