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DECRETO-LEGGE 29 novembre 1993, n. 480

Modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 1994, n. 63 (in G.U. 28/01/1994, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/1994)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 29-1-1994
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  prevedere,  in
attesa del riordino del settore ed al  fine  di  tutelare  la  salute
pubblica, una disciplina transitoria dei requisiti per la  produzione
di emoderivati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 novembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita'; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1990,  n.  107,
e' sostituito dal seguente: 
  " 3. I centri di frazionamento di emoderivati devono essere  dotati
di adeguate dimensioni, essere ad  avanzata  tecnologia,  avere  ((lo
stabilimento  idoneo   a   ricomprendere   il   ciclo   completo   di
frazionamento e di produzione)) sul territorio nazionale ed essere in
grado  di  produrre  almeno  albumina,   immunoglobuline   di   terza
generazione e concentrati dei fattori della coagulazione, secondo  le
piu' moderne conoscenze relative  alla  sicurezza  trasfusionale  del
paziente ricevente.". 
  2. Entro un anno dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto  si  provvede  al  riordino  della
materia.