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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 ottobre 1993, n. 418

Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

note: Entrata in vigore del decreto: 03/11/1993
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Testo in vigore dal: 3-11-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  17,  comma  2,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  l'art.  58  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
concernente    razionalizzazione    della    organizzazione     delle
amministrazioni  pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
  Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 14  settembre  1993,  n.
358;
  Considerata  la necessita' di emanare un regolamento concernente la
disciplina degli incarichi conferiti da pubbliche amministrazioni  ai
magistrati amministrativi;
  Visto il parere, con allegata relazione di minoranza, del Consiglio
di  presidenza  della giustizia amministrativa, espresso nelle sedute
del 13 e 18 maggio 1993;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 7 giugno 1993;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 settembre 1993;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                                EMANA
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1. Il presente regolamento disciplina  gli  incarichi,  di  cui  al
comma  2 dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
non compresi nei compiti e nei doveri d'ufficio  dei  magistrati  del
Consiglio  di  Stato  e  dei  tribunali  amministrativi regionali, in
seguito unitariamente denominati magistrati  amministrativi,  facendo
salve le attivita' che costituiscono espressione delle liberta' e dei
diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.
  2.  In  ogni  caso,  il  magistrato ha il dovere di curare che ogni
attivita' sia svolta in modo che non  arrechi  pregiudizio  alla  sua
posizione,   alle  sue  funzioni,  e  al  prestigio  dell'ordine  cui
appartiene.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la dis-
          cipline delle materie, non coperte da riserva  assoluta  di
          legge  prevista  dalla  Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             -  Il  testo  dell'art.  58  del   D.Lgs.   n.   29/1993
          (Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente:
             "Art.  58  (Incompatibilita',  cumulo  di   impieghi   e
          incarichi).  -  1.    Resta  ferma  per  tutti i dipendenti
          pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
          articoli 60  e  seguenti  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3,  nonche',  per  i  rapporti  di lavoro a tempo parziale,
          dall'art. 6,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117. Restano ferme
          altresi'  le  disposizioni  di cui agli articoli da 89 a 93
          del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
          n. 417, agli articoli da 68 a  70  della  legge  11  luglio
          1980, n. 312, e successive modificazioni, all'art. 9, commi
          1  e  2,  della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art. 4,
          comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed  all'art.
          1, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510.
             2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai
          dipendenti  incarichi, non compresi nei compiti e doveri di
          ufficio,   che   non   siano   espressamente   previsti   o
          disciplinati  da  legge  o altre fonti normative, o che non
          siano espressamente autorizzati.
             3.  Ai  fini  previsti  dal  comma   2,   con   appositi
          regolamenti,  da  emanarsi  ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro  il  termine  di
          centocinquanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, sono emanate norme dirette a  determinare
          gli  incarichi  consentiti  e  quelli vietati ai magistrati
          ordinari, amministrativi,  contabili  e  militari,  nonche'
          agli  avvocati  e  procuratori dello Stato, sentiti, per le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti.
             4. Decorso il termine, di cui al comma 3, l'attribuzione
          degli incarichi e' consentita nei soli  casi  espressamente
          previsti dalla legge o da altre fonti normative.
             5.  In  ogni  caso, il conferimento operato direttamente
          dall'amministrazione,       nonche'        l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero  da  societa'  o  persone  fisiche,   che   svolgano
          attivita'   d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti  dai
          rispettivi organi competenti secondo  criteri  oggettivi  e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',    tali    da    escludere    casi     di
          incompatibilita',    sia   di   diritto   che   di   fatto,
          nell'interesse   del   buon   andamento   della    pubblica
          amministrazione.
             6. Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle
          prestazioni,  disciplinata  dall'art.  24  della  legge  30
          dicembre 1991, n. 412, i soggetti pubblici  o  privati  che
          conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti
          a  farne  immediata  comunicazione  all'amministrazione  di
          appartenenza.
             7. Sono,  altresi',  comunicati,  in  relazione  a  tali
          conferimenti   d'incarico   in   ragione  d'anno,  sia  gli
          emolumenti  conferiti  e  corrisposti,  sia  i   successivi
          aggiornamenti inerenti l'espletamento dell'incarico.
             8.  Ciascuna  amministrazione  e'  tenuta  a  comunicare
          immediatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica, tutte le notizie rel-
          ative  agli  incarichi,  sia  direttamente  conferiti   che
          autorizzati.  L'aggiornamento  dei dati forniti deve essere
          effettuato con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno.
             9. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui
          ai commi 6 e 7 sono attuati entro sei mesi  dalla  data  di
          entrata  in vigore del presente decreto, mentre a quelli di
          cui al comma 8 dovra' provvedersi  entro  nove  mesi  dalla
          medesima data di entrata in vigore".
             -  Il  testo dell'art. 2 della legge n. 421/1992 (Delega
          al Governo per la razionalizzazione e  la  revisione  delle
          discipline  in  materia di sanita', di pubblico impiego, di
          previdenza e di finanza territoriale) e' il seguente:
             "Art. 2  (Pubblico  impiego).  -  1.  Il  Governo  della
          Repubblica e' delegata a emanare entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge uno o piu'
          decreti  legislativi,   diretti   al   contenimento,   alla
          razionalizzazione e al controllo della spese per il settore
          del  pubblico  impiego,  al miglioramento dell'efficienza e
          della produttivita', nonche' alla sua  riorganizzazione;  a
          tal fine e' autorizzato a:
               a ) - o ) (omissis);
               p)   prevedere   che  qualunque  tipo  di  incarico  a
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione  possa  essere
          conferito  in  casi  rigorosamente  predeterminati; in ogni
          caso, prevedere che  l'amministrazione,  ente,  societa'  o
          persona  fisica che hanno conferito al personale dipendente
          da  una   pubblica   amministrazione   incarichi   previsti
          dall'art.  24  della  legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro
          sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui  al
          presente   articolo,   siano   tenuti   a  comunicare  alle
          amministrazioni di appartenenza del personale medesimo  gli
          emolumenti  corrisposti in relazione ai predetti incarichi,
          allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
          delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
               q ) - mm ) (omissis).
             2.  Le  disposizioni del presente articolo e dei decreti
          legislativi  in  esso   previsti   costituiscono   principi
          fondamentali  ai  sensi dell'art. 117 della Costituzione. I
          principi  desumibili  dalle   disposizioni   del   presente
          articolo  costituiscono  altresi'  per le regioni a statuto
          speciale e per le province autonome di Trento e di  Bolzano
          norme   fondamentali  di  riforma  economico-sociale  della
          Repubblica.
             3. Restano salve per  la  Valle  d'Aosta  le  competenze
          statutarie   in  materie,  le  norme  di  attuazione  e  la
          disciplina sul bilinguismo.  Resta comunque salva,  per  la
          provincia  autonoma  di  Bolzano, la disciplina vigente sul
          bilinguismo  e  la  riserva  proporzionale  di  posti   nel
          pubblico impiego.
             4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge il Governo trasmette alla Camera dei
          deputati e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi  dei
          decreti   legislativi   di   cui   al   comma   1  al  fine
          dell'espressione del  parere  da  parte  delle  commissioni
          permanenti  competenti  per  la  materia di cui al presente
          articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
             5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei  decreti  di
          cui  al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e criteri
          direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo  parere
          delle  commissioni  di cui al comma 4, potranno essere ema-
          nate, con uno  o  piu'  decreti  legislativi,  fino  al  31
          dicembre 1993".
             -  Il  testo  dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 358/1993
          (Differimento del termine previsto dall'art. 13 del decreto
          del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, per
          l'adozione dei  regolamenti  concernenti  le  categorie  di
          documenti  da  sottrarre  all'accesso,  nonche'  di termini
          previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in
          corso di conversione in legge, e' il seguente:  "I  termini
          previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ai
          fini    della   emanazione   di   specifiche   disposizioni
          regolamentari, sono differiti al 31 dicembre 1993".
          Nota all'art. 1:
             - Per il testo dell'intero art. 58 del D.Lgs. n. 29/1993
          si veda in nota alle premesse.