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DECRETO-LEGGE 9 ottobre 1993, n. 410

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-1993.
Decreto-Legge convertito dalla L. 10 dicembre 1993, n. 513 (in G.U. 11/12/1993, n.290).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/12/1993)
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Testo in vigore dal: 13-10-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare immedi-
ate misure per attivare  interventi  di  reindustrializzazione  nelle
aree  di crisi della siderurgia, anche al fine di sostenere i livelli
occupazionali;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 ottobre 1993;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica
e del tesoro;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.   La   Societa'   di   promozione   industriale   (SPI),  previa
autorizzazione  del  Ministero  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,  puo'  utilizzare i fondi destinati alle iniziative
rientranti nei programmi di cui all'articolo 5,  commi  1  e  2,  del
decreto-legge  1  aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15  maggio  1989,  n.  181,  e  successive  integrazioni,
nonche'  i  fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n.  408, e dal
decreto-legge   28   dicembre   1989,   n.   415,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed assegnati alla
SPI  ai  sensi  della  delibera  CIPI  del 3 agosto 1993, per erogare
direttamente contributi e finanziamenti anche  per  iniziative  nelle
aree  del  Sud  indicate  dal  citato decreto-legge 1 aprile 1989, n.
120,  nonche'  per  assumere  partecipazioni   di   minoranza   nelle
iniziative  di promozione industriale in tutte le aree di intervento,
ferma restando la destinazione dei fondi per area  gia'  definita  in
sede  CIPI.    A  tal  fine  nei  programmi  operativi  della SPI, da
sottoporre  per  l'approvazione  al  Ministero  dell'industria,   del
commercio  e  dell'artigianato,  devono essere indicati, per ciascuna
iniziativa, la tipologia ed il livello degli interventi proposti,  in
ogni caso entro i limiti e secondo le modalita' di cui all'articolo 6
del richiamato decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, nonche' l'entita'
degli  oneri  di  istruttoria  e controllo complessivi da riconoscere
alla SPI. Per le medesime finalita', la  SPI  puo'  utilizzare  anche
ulteriori  risorse  che  si  renderanno disponibili per lo scopo, ivi
comprese quelle eventualmente derivanti da revoche o riprogrammazione
di interventi di cui alla legge 1 marzo 1986,  n.  64,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.