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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 400

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-10-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494 (in G.U. 04/12/1993, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2020)
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Testo in vigore dal: 6-10-1993
al: 4-12-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la sentenza n. 1456/92 in data 12 giugno 1992  del  tribunale
amministrativo regionale del Lazio - III  sezione,  pubblicata  il  5
novembre 1992, che ha annullato il decreto del Ministro della  marina
mercantile  in  data  18  ottobre  1990,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 1991, attuativo delle disposizioni  di
cui  al  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in  materia  di  canoni  per  le  concessioni  demaniali
marittime; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 settembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della marina mercantile, di concerto con il  Ministro  delle
finanze; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I canoni annui  relativi  alle  concessioni  di  beni  demaniali
marittimi,  specchi  acquei   e   pertinenze   demaniali   marittime,
regolamentate ai sensi degli  articoli  36  e  38  del  codice  della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo  1942,  n.  327,  e
degli articoli 8, 9 e 35 del regolamento per l'esecuzione del  codice
della  navigazione,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  15  febbraio  1952,  n.  328,  sono  aumentati,  per   le
concessioni  aventi  decorrenza  dagli  anni  1990,  1991   e   1992,
rispettivamente, del 40 per cento, del 60 per  cento  e  dell'80  per
cento con riferimento alle misure dei canoni normali dovuti nel  1989
ai sensi delle disposizioni attuative del decreto-legge 4 marzo 1989,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio  1989,  n.
160, purche' il titolo concessorio  non  contenga  la  determinazione
definitiva del canone. 
  2. Per il periodo anteriore al 1989 restano  fermi,  ancorche'  non
approvati,  i  canoni  indicati  nelle  tabelle   predisposte   dalle
capitanerie di porto di intesa con le intendenze di finanza, ai sensi
dell'articolo  15  del  decreto-legge  2  ottobre   1981,   n.   546,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 1981,  n.  692,
ovvero individuati secondo le intese di  cui  all'articolo  2,  terzo
comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.