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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398

Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-10-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 493 (in G.U. 04/12/1993, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal: 6-10-1993
al: 4-12-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  per  l'accelerazione  degli  investimenti  a   sostegno
dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia
edilizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 settembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del bilancio e della programmazione economica, del lavoro  e
della previdenza sociale e dei lavori pubblici,  di  concerto  con  i
Ministri dell'ambiente e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                 Programmi di investimento 1993-1995 
  1. Ai fini del sostegno dell'occupazione, il  CIPE,  entro  novanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
riesamina i programmi d'intervento previsti dalla  normativa  vigente
al  fine  di  verificare  l'esecutivita'  dei  singoli  progetti,  di
confermarne  le  priorita'  e  di  accelerarne  l'attuazione,   anche
mediante modifica delle procedure applicabili. Il CIPE, nello  stesso
termine, ha facolta'  di  deliberare  la  revoca,  da  disporsi,  nei
successivi venti giorni, con decreto  del  Ministro  competente,  dei
finanziamenti per l'esecuzione di opere la cui realizzazione non  sia
stata avviata o la cui prosecuzione  risulti  non  conveniente  e  di
destinare le somme disponibili ad opere affidabili  per  l'esecuzione
entro novanta giorni dalla delibera CIPE, con  priorita'  per  quelle
dislocate nelle aree di crisi di cui all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Nella riallocazione delle risorse
il CIPE segue, di massima, il criterio di  compensare  temporalmente,
nel triennio  1993-1995,  le  eventuali  modificazioni  settoriali  e
territoriali della spesa inizialmente prevista. 
  2. Le deliberazioni del CIPE di cui al comma 1,  vengono  trasmesse
alle Camere. In apposita sezione della relazione al disegno di  legge
finanziaria per  il  1994  viene  data  analitica  indicazione  delle
variazioni apportate al bilancio  per  il  1993  e  per  il  triennio
1993-95 in esecuzione del presente decreto. 
  3. Gli importi derivanti dalle revoche  di  cui  al  comma  1  sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati con
decreto del  Ministro  del  tesoro,  su  proposta  del  Ministro  del
bilancio e della programmazione economica, ai pertinenti capitoli  di
spesa. 
  4. I commi 1 e 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo  3  aprile
1993, n. 96, sono sostituiti dai seguenti: 
  " 1. Il commissario di cui all'articolo 19,  compiuta,  sulla  base
del rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 19  dicembre
1992, n. 488, una indagine sullo stato di attuazione degli interventi
compresi nei programmi triennali e nei piani  annuali  di  attuazione
approvati dal CIPE, identifica quelli  i  cui  lavori  non  risultino
ancora consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 settembre
1993 e  ne  da'  comunicazione  al  Ministro  del  bilancio  e  della
programmazione economica, il quale provvede ai sensi dell'articolo 1,
comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. In tal  caso  il
commissario  provvede  alla  rescissione  del  contratto   ai   sensi
dell'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F". 
   "3. Qualora gli interventi in corso risultino, alla  data  del  30
settembre 1993, sospesi da oltre dodici mesi, il commissario  ne  da'
comunicazione  al  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica, che provvede ai sensi del comma 1". 
  5. All'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n.  498,  dopo  il
comma 6 e' inserito il seguente: 
  "6-bis. Per la realizzazione di opere  immediatamente  cantierabili
nell'ambito degli interventi di cui al comma 1,  che  risultino  gia'
aggiudicate ad imprese o consorzi di imprese a  seguito  di  regolari
gare di appalto e non attuate per carenza di  stanziamenti  pubblici,
gli enti locali interessati possono disporre l'avvio dei lavori  pre-
via conclusione di un contratto di programma con organismi finanziari
e/o bancari che si impegnino ad anticipare le  somme  occorrenti.  Al
rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi  della
gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformita' ai criteri
di cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone
per lo scopo uno schema di contratto tipo".