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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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vigente al 17/09/2014
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-8-2012
al: 26-6-2015
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n.  142,  concernente
l'attuazione della direttiva  n.  89/646/CEE  del  Consiglio  del  15
dicembre 1989; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 2 luglio 1993; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni  permanenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 agosto 1993; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  i  Ministri  di  grazia  e  giustizia,  delle  finanze,
dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,   per    il
coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e  per
il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: 
    a) "autorita' creditizie" indica  il  Comitato  interministeriale
per il credito e il risparmio,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e la Banca d'Italia; 
    b)   "banca"   indica   l'impresa    autorizzata    all'esercizio
dell'attivita' bancaria; 
    c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il  credito  e
il risparmio; 
    d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e  la
borsa; 
    d-bis) "COVIP" indica  la  commissione  di  vigilanza  sui  fondi
pensione; 
    e) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo; 
    f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi; 
    g) "Stato comunitario" indica lo  Stato  membro  della  Comunita'
Europea; 
    g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario  in  cui  la
banca e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita'; 
    g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la
banca ha una succursale o presta servizi; 
    h) "Stato extracomunitario" indica  lo  Stato  non  membro  della
Comunita' Europea; 
    ((h-bis) "SEVIF": il Sistema  europeo  di  vigilanza  finanziaria
composto dalle seguenti parti: 
    1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita  con  regolamento
(UE) n. 1093/2010; 
    2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni
aziendali  e  professionali,  istituita  con  regolamento   (UE)   n.
1094/2010; 
    3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari  e  dei
mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 
    4) "Comitato congiunto": il Comitato  congiunto  delle  Autorita'
europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE)
n. 1095/2010; 
    5) "CERS": Comitato europeo per il rischio  sistemico,  istituito
dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
    6) "Autorita' di vigilanza  degli  Stati  membri":  le  autorita'
competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate  negli  atti
dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento  (UE)
n. 1093/2010, del regolamento (UE) n.  1094/2010  e  del  regolamento
(UE) n. 1095/2010;)) 
    i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n.
267. 
    l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi, uno o  piu'
fra  le  autorita'  di  vigilanza  sulle  banche,  sulle  imprese  di
investimento,  sugli  organismi  di   investimento   collettivo   del
risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari. 
    m) "Ministro dell'economia e delle finanze"  indica  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: 
    a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia; 
    b)  "banca  comunitaria":  la  banca   avente   sede   legale   e
amministrazione centrale in un  medesimo  Stato  comunitario  diverso
dall'Italia; 
    c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale  in  uno
Stato extracomunitario; 
    d) "banche autorizzate  in  Italia":  le  banche  italiane  e  le
succursali in Italia di banche extracomunitarie; 
    e) "succursale": una sede che costituisce  parte,  sprovvista  di
personalita' giuridica, di una banca e che effettua direttamente,  in
tutto o in parte, l'attivita' della banca; 
    f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le attivita' di: 
      1) raccolta di  depositi  o  di  altri  fondi  con  obbligo  di
restituzione; 
      2) operazioni di prestito (compreso in particolare  il  credito
al consumo, il credito con  garanzia  ipotecaria,  il  factoring,  le
cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale
incluso il "forfaiting"); 
      3) leasing finanziario; 
      4) prestazione di servizi  di  pagamento  come  definiti  dagli
articoli  1,  comma  1,  lettera  b),  e  2,  comma  2,  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 
      5) emissione e gestione  di  mezzi  di  pagamento  ("travellers
cheques", lettere di credito), nella misura  in  cui  quest'attivita'
non rientra nel punto 4; 
      6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 
      7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: 
      -  strumenti   di   mercato   monetario   (assegni,   cambiali,
certificati di deposito, ecc.); 
      - cambi; 
      - strumenti finanziari a termine e opzioni; 
      - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; 
      - valori mobiliari; 
      8) partecipazione alle emissioni di  titoli  e  prestazioni  di
servizi connessi; 
      9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria,
di strategia industriale e di questioni connesse, nonche'  consulenza
e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 
      10) servizi di  intermediazione  finanziaria  del  tipo  "money
broking"; 
      11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 
      12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 
      13) servizi di informazione commerciale; 
      14) locazione di cassette di sicurezza; 
      15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di  adattamento
assunte  dalle  autorita'  comunitarie,  sono   aggiunte   all'elenco
allegato alla seconda direttiva in materia creditizia  del  Consiglio
delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989; 
    g) "intermediari finanziari":  i  soggetti  iscritti  nell'elenco
previsto dall'art. 106. 
    h) "stretti legami": i rapporti  tra  una  banca  e  un  soggetto
italiano o estero che: 
      1) controlla la banca; 
      2) e' controllato dalla banca; 
      3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 
      4) partecipa al capitale della banca in misura pari  almeno  al
20% del capitale con diritto di voto; 
      5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20%  del
capitale con diritto di voto. 
    h-bis) "istituti di  moneta  elettronica":  le  imprese,  diverse
dalle banche, che emettono moneta elettronica; 
    h-ter) 'moneta  elettronica':  il  valore  monetario  memorizzato
elettronicamente,   ivi   inclusa   la   memorizzazione    magnetica,
rappresentato da un credito  nei  confronti  dell'emittente  che  sia
emesso  per  effettuare  operazioni  di   pagamento   come   definite
all'articolo 1, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11,  e  che  sia  accettato  da  persone  fisiche  e
giuridiche   diverse   dall'emittente.   Non    costituisce    moneta
elettronica: 
      1) il valore monetario  memorizzato  sugli  strumenti  previsti
dall'articolo 2, comma 2, lettera  m),  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 11; 
      2)  il  valore  monetario  utilizzato  per  le  operazioni   di
pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. 
    h-quater) 'partecipazioni': le  azioni,  le  quote  e  gli  altri
strumenti  finanziari  che  attribuiscono  diritti  amministrativi  o
comunque i diritti previsti dall'articolo  2351,  ultimo  comma,  del
codice civile; 
    h-quinquies) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21. 
    h-sexies) 'istituti di  pagamento:'  le  imprese,  diverse  dalle
banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare
i servizi di pagamento di cui alla lettera f), n. 4); 
    h-septies) 'istituti di pagamento comunitari':  gli  istituti  di
pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso
Stato comunitario diverso dall'Italia; 
    h-octies) 'succursale di un istituto di pagamento': una sede  che
costituisce  parte,  sprovvista  di  personalita'  giuridica,  di  un
istituto di pagamento e che effettua  direttamente,  in  tutto  o  in
parte, l'attivita' dell'istituto di pagamento. 
  3.  La  Banca  d'Italia,   puo'   ulteriormente   qualificare,   in
conformita' delle deliberazioni del CICR, la definizione  di  stretti
legami  prevista  dal  comma  2,  lettera  h),  al  fine  di  evitare
situazioni di ostacolo  all'effettivo  esercizio  delle  funzioni  di
vigilanza. 
  3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente  decreto
legislativo che fanno riferimento al  consiglio  di  amministrazione,
all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al
consiglio di gestione ed ai suoi componenti; 
  3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente  decreto
legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale,  ai  sindaci
ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano  anche
al consiglio di sorveglianza ed al comitato per  il  controllo  sulla
gestione e ai loro componenti.