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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1993, n. 343

Regolamento recante modificazioni a talune disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/9/1993
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Testo in vigore dal: 16-9-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  recante:  "Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato";
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924, n. 827, che approva il
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n.
429, ed in particolare l'art. 45;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Considerata la  necessita'  di  razionalizzare  e  snellire  talune
disposizioni  e  procedure, tenendo anche conto della possibilita' di
utilizzazione dei sistemi informatici;
  Udito il parere della Corte dei conti, espresso a  sezioni  riunite
nelle adunanze del 19 novembre e 21 dicembre 1992;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 15 aprile 1993;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 giugno 1993;
  Sulla proposta del Ministro del tesoro;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Gli articoli 230, 250 e 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827,  come  rispettivamente  modificati,  da  ultimo, dai decreti del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656, 13 novembre 1976,
n. 904, e 13 dicembre 1965, n. 1684, sono sostituiti dai seguenti:
  "Art. 230. - 1. I versamenti di somme nelle tesorerie devono essere
fatti in denaro effettivo.
   2. Le somme da versarsi in denaro  possono  anche  essere  spedite
alla  tesoreria col mezzo di titoli postali la cui spesa pero' resta,
di regola, a carico dei mittenti.
   3. I versamenti presso la Tesoreria centrale dello  Stato  possono
essere effettuati anche mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia
con esclusione di qualsiasi altro titolo di credito.
   4.  Gli  agenti  della  riscossione  e  le  sezioni  di  tesoreria
provinciale possono accettare in  versamento  vaglia  cambiari  della
Banca  d'Italia,  del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, nonche'
assegni circolari o assegni bancari emessi da istituti o  aziende  di
credito,  non trasferibili, all'ordine dei medesimi agenti e sezioni.
I vaglia cambiari e gli assegni devono essere  a  carico  di  banche,
istituti  o  aziende di credito aventi filiali o corrispondenti nella
provincia in cui ha sede la sezione di  tesoreria  o  l'agente  della
riscossione ordinatari dei suddetti titoli di credito.
   5.  Gli  agenti  della  riscossione  devono girare per l'incasso i
titoli  di  credito   al   loro   ordine   ricevuti   in   versamento
esclusivamente  in  favore  della  sezione  di  tesoreria provinciale
competente per territorio.
   6.  Gli  agenti  della  riscossione,  che  sono  autorizzati   dal
direttore generale del tesoro a versare soltanto somme in contanti in
una  sezione  di  tesoreria  di  provincia  diversa  da quella in cui
risiedono, effettuano i loro versamenti sul conto corrente postale  a
nome della sezione di tesoreria della propria provincia.
   7.   Per  i  titoli  di  credito  di  cui  al  presente  articolo,
riconosciuti falsi o sospettati di falsita', si applica la  procedura
di cui all'art. 233".
  "Art.  250.  -  1.  In  caso  di  smarrimento  o distruzione di una
quietanza, la tesoreria  che  l'ha  emessa  rilascia  un  certificato
desunto  dalla  relativa scheda o omologo supporto informatico, anche
nel caso in cui la matrice della quietanza stessa sia stata unita  al
conto giudiziale.
   2.  La  stessa  tesoreria  deve  annotare  l'avvenuto rilascio del
certificato sulla corrispondente scheda".
  "Art. 333. - 1. Alla compilazione dei conti  delle  somme  erogate,
alle scadenze previste dagli articoli 60 e 61 della legge, provvedono
i funzionari delegati in carica al momento delle scadenze medesime.
   2.  I  rendiconti  sono  presentati all'Amministrazione centrale o
agli uffici periferici, cui spetta di esercitarne il riscontro, entro
il venticinquesimo giorno successivo  al  periodo  cui  si  riferisce
ciascun  rendiconto.  Per  le  prefetture  tale termine e' fissato al
quarantesimo giorno.
   3. I rendiconti devono essere distinti per  ciascun  capitolo  del
bilancio e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti
e la rimanenza distintamente per residui e competenza e separatamente
per  somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per
pagamento a terzi.
   4. Per le somme prelevate direttamente deve essere  data  a  parte
dimostrazione dei pagamenti effettuati.
   5. I rendiconti vengono corredati:
    a) degli ordinativi estinti;
    b)  delle  quietanze  di entrata di cui al successivo art. 495 ed
all'art. 61 della legge;
    c) di tutti i documenti necessari a giustificare  la  regolarita'
delle varie erogazioni".
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
            Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -  Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
               c) le materie in cui manchi la disciplina da parte  di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
          dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.
             Il comma 4 dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti  regolamenti  debbano  recare la denominazione di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di  Stato,  sottoposti al visto ed alla registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Note all'art. 1:
             - Il testo degli articoli  230,  250  e  333  del  regio
          decreto  23  maggio 1924, n. 827, concernente: "Regolamento
          per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'
          generale dello Stato", era il seguente:
             "Art.  230.  -  I  versamenti  di  somme nelle tesorerie
          devono essere fatti in denaro effettivo.
             Le somme da versarsi  in  denaro  possono  anche  essere
          spedite  alla  tesoreria col mezzo di titoli postali la cui
          spesa pero' resta, di regola, a carico dei mittenti.
             Gli agenti della riscossione e le sezioni  di  tesoreria
          provinciale possono accettare in versamento vaglia cambiari
          della  Banca  d'Italia,  del Banco di Napoli e del Banco di
          Sicilia nonche' assegni circolari o assegni bancari  emessi
          da   istituti  o  aziende  di  credito,  non  trasferibili,
          all'ordine dei medesimi agenti e sezioni. I vaglia cambiari
          e gli assegni devono essere a carico di banche, istituti  o
          aziende  di  credito  aventi filiali o corrispondenti nella
          provincia in cui ha sede la sezione di tesoreria o l'agente
          della  riscossione  ordinatari  dei  suddetti   titoli   di
          credito.
             Gli agenti della riscossione devono girare per l'incasso
          i  titoli  di credito al loro ordine ricevuti in versamento
          esclusivamente  in  favore  della  sezione   di   tesoreria
          provinciale competente per territorio.
             Gli  agenti  della  riscossione che sono autorizzati dal
          direttore generale del tesoro a versare soltanto  somme  in
          contanti  in  una sezione di tesoreria di provincia diversa
          da quella in cui risiedono effettuano i loro versamenti sul
          conto corrente postale a nome della  sezione  di  tesoreria
          della propria provincia.
             Per  i  titoli  di  credito di cui al presente articolo,
          riconosciuti falsi o sospettati di falsita', si applica  la
          procedura di cui al successivo art. 233".
             "Art.  250. - In caso di smarrimento o di distruzione di
          una quietanza, la tesoreria che  l'ha  emessa  rilascia  un
          certificato  desunto dalla relativa scheda o altro supporto
          meccanografico, anche nel caso  in  cui  la  matrice  della
          quietanza stessa sia stata unita al conto giudiziale.
             La  stessa  tesoreria  deve annotare l'avvenuto rilascio
          del certificato sulla corrispondente scheda  e  deve  darne
          contemporanea   comunicazione  alla  Corte  dei  conti  per
          l'analoga  annotazione  sulla   matrice,   a   cura   della
          segreteria della competente sezione giurisdizionale".
             "Art.  333. - Oltre che nei casi previsti dagli articoli
          60  e  61  della  legge,  il  funzionario   delegato   deve
          trasmettere   i   conti   delle  somme  erogate,  salve  le
          disposizioni dei regolamenti speciali delle amministrazioni
          militari, quando  sia  esaurita  l'apertura  di  credito  o
          quando  cessino  le  sue  facolta'  ed anche quando ad esso
          subentri altro funzionario ai termini del  precedente  art.
          331.
             I  rendiconti  debbono  presentarsi  entro i venticinque
          giorni successivi  al  termine  del  periodo  cui  essi  si
          riferiscono,  all'Amministrazione  centrale  od agli uffici
          periferici cui spetta,  in  base  alle  norme  vigenti,  di
          esercitarne il riscontro di competenza.
             Tale   termine   e'   portato   al  giorno  quarantesimo
          successivo al trimestre per le prefetture.
             I rendiconto devono essere distinti per ciascun capitolo
          del bilancio e - ove  occorra  -  per  ciascun  articolo  e
          devono  dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti
          e la rimanenza, distintamente per residui  e  competenza  e
          separatamente   per   somme  prelevabili  direttamente  dal
          funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.
             Per le somme prelevate direttamente deve essere  data  a
          parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.
             I rendiconti vengono corredati:
               a) degli ordinativi estinti;
               b)  delle  quietanze  di  entrata di cui al successivo
          art. 495 ed all'art. 61 della legge;
               c) di tutti i documenti necessari  a  giustificare  la
          regolarita' delle varie erogazioni".
             -   Il  D.P.R.  30  aprile  1976,  n.  656,  reca  norme
          concernenti:      "Modificazione   al    regolamento    per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'
          generale dello Stato approvato con regio decreto 23  maggio
          1924, n. 827, nonche' al D.P.R. 25 gennaio 1962, n. 71".
             -  Il  D.P.R.  13  novembre  1976,  n.  904,  reca norme
          concernenti:  "Modificazioni agli articoli 48, primo comma,
          250   e   420,   quarto   comma,   del   regolamento    per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1924, n. 827, e successive modificazioni, nonche'  all'art.
          1  del  D.P.R.    28  luglio 1967, n. 851, recante norme in
          materia   di   tessere   di    riconoscimento    rilasciate
          dall'Amministrazione dello Stato".
             -  Il  D.P.R.  13  dicembre  1965,  n.  1684, reca norme
          concernenti:  "Modifica degli articoli 333, 462, 495 e  604
          del  regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per
          la contabilita' generale dello Stato, approvato  con  regio
          decreto 23 maggio 1924, n. 827".