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DECRETO-LEGGE 27 agosto 1993, n. 324

Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonchè norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/08/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423 (in G.U. 27/10/1993, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  19-8-2014
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Art. 2

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel rispetto delle relative competenze, uno psicologo, ovvero un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza dell'alunno.
2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro
((quarantacinque))
giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, , da un medico specialista nella patologia denunciata
((ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate))
, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.
3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione.
3- bis. La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro
((novanta))
giorni dalla data di presentazione della domanda.
3- ter. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le parole 'hanno diritto a tre giorni di permesso mensilè devono interpretarsi nel senso che il permesso mensile deve essere comunque retribuito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
((3-quater . Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS .))