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LEGGE COSTITUZIONALE 6 agosto 1993, n. 1

Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale.

note: Entrata in vigore della legge: 11/8/1993
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Testo in vigore dal: 11-8-1993
  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la 
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; 
  Nessuna richiesta di referendum costituzionale e' stata presentata; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge costituzionale: 
                               Art. 1. 
  1. La Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, 
istituita con deliberazioni della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica del 23 luglio 1992, elabora un progetto organico  di
revisione costituzionale relativo alla parte II  della  Costituzione,
ad esclusione della sezione II del titolo  VI,  nonche'  progetti  di
legge sull'elezione delle Camere  e  dei  consigli  delle  regioni  a
statuto ordinario. 
  2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica assegnano alla Commissione i  disegni  e  le  proposte  di
legge costituzionale ed ordinaria  relativi  alle  materie  indicate,
presentati entro la data di entrata in vigore  della  presente  legge
costituzionale. 
  3. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge 
costituzionale ed ordinaria ad essa assegnati  in  sede  referente  e
secondo le norme del regolamento della Camera dei deputati, in quanto
compatibili. 
  4. La Commissione, entro il termine di sei mesi dalla data di 
entrata in vigore della presente legge costituzionale, comunica  alle
Camere i progetti di legge di cui al comma 1 corredati  da  relazioni
illustrative. Entro trenta giorni ciascun deputato o senatore,  anche
se componente del Governo,  puo'  presentare  alle  Presidenze  delle
Camere  emendamenti,  sui  quali  la  Commissione  si  pronuncia  nei
successivi trenta giorni. 
  5. E' in facolta' della Commissione trasmettere alle Camere, anche 
prima del termine di cui al comma 4, i  progetti  di  legge  da  essa
predisposti. 
  6. I Presidenti delle Camere adottano le opportune intese per 
l'iscrizione dei  progetti  di  legge  all'ordine  del  giorno  delle
Assemblee e stabiliscono la data entro la quale ciascuna Camera  pro-
cede alla votazione finale. 
  7. La Commissione nomina uno o piu' deputati e senatori con 
funzioni  di  relatore.  Possono  essere  presentate   relazioni   di
minoranza. La Commissione e' rappresentata nella discussione  dinanzi
alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori  e
da deputati e senatori in rappresentanza di tutti i gruppi. 
    

          AVVERTENZA:
             La  preventiva  pubblicazione  del  testo della presente
          legge costituzionale, prevista dall'art. 3 della  legge  25
          maggio  1970, n.  352, e' avvenuta nella Gazzetta Ufficiale
          - serie generale - n. 104 del 6 maggio 1993.