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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 270

Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/08/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/07/2012)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 7-8-2012
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23  ottobre  1992,
n. 421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 1993; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome; 
  Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita',  di  concerto  con  i  Ministri  del  tesoro,
dell'agricoltura e delle  foreste,  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, per la  funzione  pubblica  e  per  il  coordinamento  delle
politiche comunitarie e gli affari regionali; 
 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                         Natura e finalita' 
 
  1.  Gli  istituti  zooprofilattici  sperimentali  sono  dotati   di
autonomia  amministrativa  gestionale  e  tecnica  ed  operano   come
strumenti tecnico-scientifici dello Stato, delle regioni  e  province
autonome, per le materie di rispettiva competenza. 
  2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali svolgono attivita'  di
ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento  dello
stato sanitario degli animali e di salubrita' dei prodotti di origine
animale. 
  3. Gli istituti zooprofilattici  sperimentali  operano  nell'ambito
del Servizio sanitario nazionale, garantendo  ai  Servizi  veterinari
delle regioni e delle province  autonome  e  delle  unita'  sanitarie
locali  le  prestazioni  e  la   collaborazione   tecnico-scientifica
necessarie all'espletamento delle funzioni in  materia  di  igiene  e
sanita' pubblica veterinaria. 
  4. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono: 
    a) a svolgere ricerche di base e  finalizzate,  per  lo  sviluppo
delle conoscenze nell'igiene e sanita' veterinaria, secondo programmi
e anche mediante convenzioni con universita' e  istituti  di  ricerca
italiani e stranieri, nonche' su richiesta dello Stato, di regioni ed
enti pubblici e privati; 
    b) ad assicurare il supporto tecnico e scientifico all'azione  di
farmaco-vigilanza veterinaria; 
    c)  ad   assicurare,   anche   mediante   centri   epidemiologici
veterinari, la sorveglianza epidemiologica,  espletando  le  relative
funzioni di vigilanza e di controllo; 
    d) alla ricerca in materia di igiene degli  allevamenti  e  delle
produzioni zootecniche; 
    e) allo studio, sperimentazione  e  produzione  di  tecnologie  e
metodiche necessarie al controllo sulla salubrita' degli alimenti  di
origine animale e dell'alimentazione animale; 
    f) all'aggiornamento di veterinari ed alla formazione degli altri
operatori; 
    g)  alla  elaborazione  ed  applicazione  di  metodi  alternativi
all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica. 
  5. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, il  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  la
Conferenza permanente  per  i  rapporti  Stato,  regioni  e  province
autonome, coordina i compiti degli istituti con quelli previsti dalla
legge 23 giugno 1970, n. 503, modificata dalla legge 11  marzo  1974,
n. 101, e dalla legge 23 dicembre 1975, n. 745. 
  6. Gli  istituti  zooprofilattici  sperimentali  possono  stipulare
convenzioni o contratti di consulenza per la fornitura di  servizi  e
per l'erogazione di prestazioni ad enti, associazioni, organizzazioni
pubbliche e private, sulla  base  di  disposizioni  regionali,  fatte
salve le competenze delle unita'  sanitarie  locali.  Le  prestazioni
fornite alle unita' sanitarie locali sono gratuite. 
                                                                ((4)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 16,  comma
1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello  statuto  e
dei regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni
del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, incompatibili con  il
presente decreto legislativo". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Fino alla data di
entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo
12,  rimangono  in  vigore  le  attuali  norme  sul  funzionamento  e
sull'organizzazione   degli   Istituti   nei   limiti   della    loro
compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".