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DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1993, n. 268

Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/08/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/1993)
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Testo in vigore dal: 18-8-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome;
  Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 1993;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  della  sanita',  di concerto con i Ministri del tesoro, del
lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  per  la  funzione  pubblica e per il coordinamento
delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                         Natura e finalita'
  1. L'Istituto superiore per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  del
lavoro  (I.S.P.E.S.L.)  e'  organo  tecnico-scientifico  del Servizio
sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanita'.
  2. L'Istituto e' centro nazionale di informazione,  documentazione,
ricerca  e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale ed op-
era, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le  imprese
in  materia  di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei
luoghi di lavoro.
  3.   L'Istituto   ha    autonomia    scientifica,    organizzativa,
amministrativa e contabile.
  4. L'Istituto svolge le seguenti attivita':
    a)  consulenza  nella elaborazione dei Piani sanitari nazionale e
regionali,  e  nella  predisposizione  della  relazione  sullo  stato
sanitario   del   paese,   nonche'  consulenza  tecnica,  ai  presidi
multizonali di prevenzione e su richiesta, ad  organismi  pubblici  e
privati;
    b)  standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle
procedure di valutazione dei rischi per la salute e la  sicurezza  di
lavoratori;
    c) esame e formulazione di proposte sulle questioni generali rel-
ative  alla  salute  e  alla  sicurezza  negli  ambienti di vita e di
lavoro;
    d) assistenza alle imprese;
    e)  certificazione  o  accreditamento  dei  laboratori  e   degli
organismi  di  certificazione  previsti  da  norme  comunitarie  e da
trattati internazionali;
    f) consulenza tecnico-scientifica  al  Ministero  dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato per la vigilanza della conformita'
dei prodotti alle esigenze di sicurezza;
    g) consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulle procedure  di
certificazione e di prova, ai fini della unificazione delle metodiche
a livello nazionale e comunitario;
    h)   svolgimento   di   attivita'  di  ricerca,  didattica  e  di
formazione,  di  perfezionamento  e  di  aggiornamento  professionali
rivolti  al  personale del Servizio sanitario nazionale in materia di
prevenzione salute e sicurezza  negli  ambienti  di  lavoro  ai  fini
dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.
    i)  certificazione,  nell'ambito  delle aziende ospedaliere e dei
presidi sanitari, ai fini della sicurezza del lavoro e consulenza  in
materia di tutela nell'impiego dell'energia termoelettrica, nucleare,
delle  sostanze  radioattive  e di qualunque forma di energia usata a
scopi diagnostici e terapeutici.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 1993;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome;
  Acquisiti i pareri delle commissioni permanenti  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 1993;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  della  sanita',  di concerto con i Ministri del tesoro, del
lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  per  la  funzione  pubblica e per il coordinamento
delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                         Natura e finalita'
  1. L'Istituto superiore per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  del
lavoro  (I.S.P.E.S.L.)  e'  organo  tecnico-scientifico  del Servizio
sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanita'.
  2. L'Istituto e' centro nazionale di informazione,  documentazione,
ricerca  e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale ed op-
era, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le  imprese
in  materia  di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei
luoghi di lavoro.
  3.   L'Istituto   ha    autonomia    scientifica,    organizzativa,
amministrativa e contabile.
  4. L'Istituto svolge le seguenti attivita':
    a)  consulenza  nella elaborazione dei Piani sanitari nazionale e
regionali,  e  nella  predisposizione  della  relazione  sullo  stato
sanitario   del   paese,   nonche'  consulenza  tecnica,  ai  presidi
multizonali di prevenzione e su richiesta, ad  organismi  pubblici  e
privati;
    b)  standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle
procedure di valutazione dei rischi per la salute e la  sicurezza  di
lavoratori;
    c) esame e formulazione di proposte sulle questioni generali rel-
ative  alla  salute  e  alla  sicurezza  negli  ambienti di vita e di
lavoro;
    d) assistenza alle imprese;
    e)  certificazione  o  accreditamento  dei  laboratori  e   degli
organismi  di  certificazione  previsti  da  norme  comunitarie  e da
trattati internazionali;
    f) consulenza tecnico-scientifica  al  Ministero  dell'industria,
del  commercio  e dell'artigianato per la vigilanza della conformita'
dei prodotti alle esigenze di sicurezza;
    g) consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulle procedure  di
certificazione e di prova, ai fini della unificazione delle metodiche
a livello nazionale e comunitario;
    h)   svolgimento   di   attivita'  di  ricerca,  didattica  e  di
formazione,  di  perfezionamento  e  di  aggiornamento  professionali
rivolti  al  personale del Servizio sanitario nazionale in materia di
prevenzione salute e sicurezza  negli  ambienti  di  lavoro  ai  fini
dell'accesso ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.
    i)  certificazione,  nell'ambito  delle aziende ospedaliere e dei
presidi sanitari, ai fini della sicurezza del lavoro e consulenza  in
materia di tutela nell'impiego dell'energia termoelettrica, nucleare,
delle  sostanze  radioattive  e di qualunque forma di energia usata a
scopi diagnostici e terapeutici.