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DECRETO-LEGGE 5 giugno 1993, n. 169

Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/6/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1993, n. 271 (in G.U. 04/08/1993, n.181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1993)
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Testo in vigore dal: 5-6-1993
al: 4-8-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per i lavoratori del settore dell'amianto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del bilancio e della programmazione economica; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992,  n.  257,
e' sostituito dal seguente: 
  "8. Per  i  lavoratori  dipendenti  dalle  imprese  che  estraggono
amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di
dismissione  o  sottoposte  a  procedure  fallimentari  o  fallite  o
dismesse,  che  siano  stati  esposti  all'amianto  per  un   periodo
superiore  a  dieci  anni,  l'intero  periodo   lavorativo   soggetto
all'assicurazione  obbligatoria  contro  le  malattie   professionali
derivanti  dall'esposizione  all'amianto,  gestita   dall'INAIL,   e'
moltiplicato,  ai  fini  delle  prestazioni  pensionistiche,  per  il
coefficiente di 1,5.". 
  2.  Al  maggiore  onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,
valutato in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in  lire  37  miliardi
per  l'anno  1995,  si  provvede  mediante  parziale  utilizzo  delle
proiezioni, per gli anni medesimi,  dell'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993. 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.