stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 5 giugno 1993, n. 169

Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.

note: Entrata in vigore del decreto: 5/6/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 agosto 1993, n. 271 (in G.U. 04/08/1993, n.181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1993)
nascondi
Testo in vigore dal: 5-8-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per i lavoratori del settore dell'amianto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro del bilancio e della programmazione economica; 
 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992,  n.  257,
e' sostituito dal seguente: 
    "8. Per i lavoratori ((...)) che siano stati esposti  all'amianto
per un periodo superiore a dieci anni,  l'intero  periodo  lavorativo
soggetto   all'assicurazione   obbligatoria   contro   le    malattie
professionali   derivanti   dall'esposizione   all'amianto,   gestita
dall'INAIL,   e'   moltiplicato,   ai    fini    delle    prestazioni
pensionistiche, per il coefficiente di 1,5.". 
 ((1- bis. All'articolo 13, comma 7, della legge 27  marzo  1992,  n.
257, le parole: 'per i dipendenti delle imprese di cui  al  comma  1,
anche  se  in  corso  di  dismissione  o   sottoposte   a   procedure
fallimentari o fallite,'  sono  sostituite  dalle  seguenti:  'per  i
lavoratori')). 
 ((2. Ai  maggiori  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  1,
valutati in lire 35 miliardi per l'anno 1994 e in  lire  37  miliardi
per l'anno 1995,  si  provvede  entro  i  limiti  indicati,  mediante
parziale  utilizzo  delle  proiezioni,   per   gli   anni   medesimi,
dell'accantonamento  relativo  al  Ministero  del  lavoro   e   della
previdenza  sociale  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del tesoro per l'anno 1993)). 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.