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DECRETO-LEGGE 1 giugno 1993, n. 167

Partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/6/1993.
Decreto-Legge convertito dalla L. 30 luglio 1993, n. 261 (in G.U. 31/07/1993, n.178).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/1996)
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Testo in vigore dal: 2-7-1996
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
n. 787/92 e n. 820/93; 
  Vista la decisione del Consiglio dei Ministri della U.E.O. in  data
5 aprile 1993; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  la
partecipazione dell'Italia alle operazioni di  polizia  doganale  per
l'embargo sul Danubio nei confronti dei  Paesi  della  ex  Jugoslavia
mediante l'invio di mezzi della Guardia di finanza e di  disciplinare
il trattamento economico e assicurativo del personale addetto a  tali
operazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 maggio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio
e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni  di
polizia doganale  per  l'embargo  sul  Danubio  nei  territori  della
Bulgaria, Romania  e  Ungheria  nei  confronti  della  Serbia  e  del
Montenegro, deliberato dal Consiglio di  sicurezza  dell'ONU  con  le
risoluzioni n. 787/92  e  n.  820/93  dell'8  aprile  1993,  mediante
l'invio di un contingente della Guardia di finanza,  per  il  periodo
dal 1 giugno al 31 dicembre 1993. (2)(3)((4)) 
  2. Ai fini di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire  7.892
milioni per l'anno 1993. 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 13 luglio 1995, n. 295 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1)
che e' prorogata al 30 giugno 1995 la partecipazione dell'Italia alle
operazioni  di  polizia  doganale  per  l'embargo  sul  Danubio   nei
territori della Bulgaria, Romania  e  Ungheria,  autorizzata  con  il
presente decreto ferma  restando  l'applicazione  delle  disposizioni
contenute nell'articolo 2 del D.L. 167/1993. 
    
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che e'
prorogata  dal  1  luglio  al  31  dicembre  1995  la  partecipazione
dell'Italia alle operazioni di polizia  doganale  per  l'embargo  sul
Danubio  nei  territori  della   Bulgaria,   Romania   ed   Ungheria,
autorizzata con il presente decreto,  fermo  restando  l'applicazione
delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del D.L. 167/1993. 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 1 luglio 1996, n. 347, convertito con  modificazioni  dalla
L. 08 agosto 1996, n. 426 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che  e'
prorogata fino al 30 giugno  1996  la  partecipazione  italiana  alle
operazioni di  polizia  doganale  sul  Danubio  nei  territori  della
Bulgaria, Romania e Ungheria e fino al 31 dicembre 1996 la permanenza
in loco di quattro unita' del Comando della Guardia di finanza per la
chiusura delle operazioni stesse, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni contenute nell'articolo 2 del D.L. 167/1993.