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DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 149

Interventi urgenti in favore dell'economia.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/5/93.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 237 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
Testo in vigore dal: 20-7-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni volte a sostenere il sistema produttivo, con particolare
riguardo  alle  piccole  e  medie  imprese,   anche   attraverso   il
rifinanziamento di organismi operanti nel campo  degli  interventi  a
medio termine; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 13 maggio 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  del
tesoro,  di  concerto  con  i   Ministri   del   bilancio   e   della
programmazione economica, dell'agricoltura  e  delle  foreste,  della
marina mercantile, della difesa, della sanita', per i beni  culturali
e  ambientali  e  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola 
  1. Negli articoli 1 e 2  della  legge  7  febbraio  1992,  n.  140,
recante  interventi  per  la  realizzazione  di  opere  di  rilevanza
nazionale nel  settore  dell'irrigazione  e  per  il  sostegno  della
cooperazione agricola, le parole:  "ventennali"  sono  sostituite  da
quelle: "decennali". 
  ((1-bis. Le garanzie concesse,  prima  della  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto,  da  soci  di  cooperative  agricole,  a
favore  delle  cooperative  stesse,  di  cui  sia  stata  previamente
accertata l'insolvenza, sono assunte  a  carico  del  bilancio  dello
Stato. A tal fine e' stanziata la somma di lire 20 miliardi  annui  a
decorrere dall'anno 1993 per un periodo di dieci  anni.  Al  relativo
onere  si  provvede,  per  gli  anni  1993,  1994  e  1995,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1993-1995,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno. 
  1-ter. Per il consolidamento delle passivita' onerose delle cooper-
ative e dei loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da
operazioni creditizie poste in  essere  al  31  dicembre  1992,  puo'
essere concesso il concorso nel pagamento degli  interessi  entro  il
limite di impegno di lire  20  miliardi,  su  mutui  ad  ammortamento
quindicennale. I mutui  agevolati  di  cui  al  presente  comma  sono
considerati a tutti gli effetti  operazioni  di  credito  agrario  di
miglioramento e sono  assistiti  dalla  garanzia  fideiussoria  della
sezione speciale del fondo interbancario  di  garanzia  di  cui  agli
articoli 20 e 21  della  legge  9  maggio  1975,  n.  153.  All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 20 miliardi
per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente  utilizzo  della
proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai  fini
del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno)). 
  2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai  sensi
e per gli effetti dell'articolo 1 della legge  7  febbraio  1992,  n.
140, e' autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire
147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995. 
  3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2  si  provvede,
quanto a lire 47 miliardi  per  il  1993,  mediante  riduzione  dello
stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione  del
Ministero del tesoro,  per  l'anno  medesimo,  all'uopo  intendendosi
corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di  spesa  di  cui  alla
legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata  con  la  tabella  D
allegata alla legge 23 dicembre 1992,  n.  500;  quanto  a  lire  147
miliardi per il 1994 e a lire 257  miliardi  per  il  1995,  mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni,  dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1993-1995,  al
capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e
delle foreste. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le variazioni di bilancio necessarie  per  l'attuazione  del
presente decreto.