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MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 febbraio 1993, n. 142

Regolamento di attuazione dell'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità.

note: Entrata in vigore del decreto: 16/5/93
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Testo in vigore dal: 16-5-1993
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  17, comma 3, lettera b), della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Visti gli articoli 5 e 7 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  in
materia  di  indennita' di mobilita', ivi compresi gli oneri a carico
delle imprese;
  Visto l'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, comma  5,  nella
parte  in  cui  demanda  al  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del  tesoro,  la  determinazione
delle  modalita'  e delle condizioni per la corresponsione anticipata
dell'indennita' di mobilita', delle modalita' per la restituzione nel
caso in cui il lavoratore si occupi alle altrui  dipendenze,  nonche'
delle  modalita'  per  la  riscossione delle somme di cui all'art. 5,
commi 4 e 6, della richiamata legge n. 223/1991;
  Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza  generale
del 30 novembre 1992;
  Intervenuto il concerto con il Ministro del tesoro;
  Inviato  lo  schema  del  presente  regolamento  per  la prescritta
comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  in  data  12
gennaio 1993;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Domanda e relativa documentazione
  1.  Ai  fini della corresponsione anticipata dell'indennita' di cui
all'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, i lavoratori
in mobilita', che intendano  intraprendere  un'attivita'  autonoma  o
associarsi  in  cooperativa in conformita' alle norme vigenti, devono
presentare istanza all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale,
su apposito modulo predisposto dall'Istituto medesimo, per il tramite
della   sezione   circoscrizionale  per  l'impiego,  territorialmente
competente, in relazione al luogo di residenza del lavoratore.
  2. L'istanza di cui  al  comma  1  dovra'  essere  corredata  dalla
documentazione  comprovante ogni elemento che attesti l'assunzione di
iniziative finalizzate  allo  svolgimento  dell'attivita'  di  lavoro
autonomo  o associato in cooperativa. Nei casi in cui per l'esercizio
di tale  attivita'  sia  richiesta  specifica  autorizzazione  ovvero
iscrizione  in  albi  professionali  o di categoria, l'istanza per la
corresponsione anticipata dell'indennita' di mobilita' dovra'  essere
corredata   da   documentazione   idonea  ad  attestare  il  rilascio
dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione negli albi stessi. Per quanto
concerne l'attivita'  di  lavoro  associato  in  cooperativa,  dovra'
essere  documentata l'avvenuta iscrizione nel registro delle societa'
presso il tribunale, compentente per territorio, nonche' nel registro
prefettizio.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
             -  Si riporta il testo dell'intero art. 7 della legge n.
          223/1991 recante norme in materia  di  cassa  integrazione,
          mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione di
          direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro  ed
          altre disposizioni in materia di mercato del lavoro:
             "Art.  7  (Indennita'  di  mobilita'). - 1. I lavoratori
          collocati in mobilita' ai sensi dell'art. 4, che  siano  in
          possesso  dei  requisiti di cui all'art. 16, comma 1, hanno
          diritto ad una indennita' per un periodo massimo di  dodici
          mesi,  elevato  a  ventiquattro  per i lavoratori che hanno
          compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che
          hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennita' spetta  nella
          misura  percentuale,  di  seguito indicata, del trattamento
          straordinario di integrazione salariale che hanno percepito
          ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente
          precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:
               a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
               b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: ottanta per
          cento.
             2. Nelle aree  di  cui  al  testo  unico  approvato  con
          decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
          218, la indennita'  di  mobilita'  e'  corrisposta  per  un
          periodo  massimo  di ventiquattro mesi, elevato a trentasei
          per i lavoratori che hanno compiuto i  quaranta  anni  e  a
          quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta
          anni. Essa spetta nella seguente misura:
               a) per i primi dodici mesi: cento per cento;
               b)  dal  tredicesimo  al quarantottesimo mese: ottanta
          per cento.
             3. L'indennita' di mobilita' e'  adeguata,  con  effetto
          dal  1  gennaio di ciascun anno, in misura pari all'aumento
          della indennita' di contingenza dei lavoratori  dipendenti.
          Essa  non e' comunque corrisposta successivamente alla data
          del compimento dell'eta' pensionabile ovvero, se  a  questa
          data  non  e'  ancora  maturato il diritto alla pensione di
          vecchiaia, successivamente alla data in  cui  tale  diritto
          viene a maturazione.
             4.  L'indennita'  di  mobilita' non puo' comunque essere
          corrisposta  per  un   periodo   superiore   all'anzianita'
          maturata  dal  lavoratore  alle dipendenze dell'impresa che
          abbia attivato la procedura di cui all'art. 4.
             5. I lavoratori in mobilita' che ne  facciano  richiesta
          per intraprendere un'attivita' autonoma o per associarsi in
          cooperativa  in  conformita'  alle  norme  vigenti  possono
          ottenere la corresponsione anticipata dell'indennita' nelle
          misure indicate nei commi 1 e 2, detraendone il  numero  di
          mensilita'  gia'  godute.  Fino  al 31 dicembre 1992, per i
          lavoratori in mobilita' delle aree di cui al  comma  2  che
          abbiano  compiuto i cinquanta anni di eta', questa somma e'
          aumentata  di  un  importo  pari  a   quindici   mensilita'
          dell'indennita'   iniziale  di  mobilita'  e  comunque  non
          superiore al numero dei mesi  mancanti  al  compimento  dei
          sessanta  anni  di  eta'.  Per  questi ultimi lavoratori il
          requisito di anzianita' aziendale di cui all'art. 16, comma
          1, e' elevato in misura pari al periodo  trascorso  tra  la
          data di entrata in vigore della presente legge e quella del
          loro  collocamento  in  mobilita'.  Le  somme corrisposte a
          titolo di anticipazione dell'indennita' di  mobilita'  sono
          cumulabili  con il beneficio di cui all'art. 17 della legge
          27 febbraio 1985, n.  49.  Con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro del tesoro, sono determinate  le  modalita'  e  le
          condizioni per la corresponsione anticipata dell'indennita'
          di  mobilita', le modalita' per la restituzione nel caso in
          cui il  lavoratore,  nei  ventiquattro  mesi  successivi  a
          quello  della  corresponsione,  assuma una occupazione alle
          altrui dipendenze nel settore privato o in quello pubblico,
          nonche' le modalita' per la riscossione delle somme di  cui
          all'art. 5, commi 4 e 6.
             6.  Nelle  aree  di  cui  al comma 2 nonche' nell'ambito
          delle circoscrizioni o nel maggior ambito determinato dalla
          commissione regionale per l'impiego,  in  cui  sussista  un
          rapporto  superiore  alla media nazionale tra iscritti alla
          prima classe della  lista  di  collocamento  e  popolazione
          residente  in  eta'  da  lavoro, ai lavoratori collocati in
          mobilita' entro la  data  del  31  dicembre  1992  che,  al
          momento  della  cessazione  del  rapporto, abbiano compiuto
          un'eta' inferiore di non piu' di  cinque  anni  rispetto  a
          quella   prevista  dalla  legge  per  il  pensionamento  di
          vecchiaia,  e  possano   far   valere,   nell'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          quella  minima  prevista  per  il  predetto  pensionamento,
          diminuita del numero di settimane  mancanti  alla  data  di
          compimento    dell'eta'   pensionabile,   l'indennita'   di
          mobilita' e' prolungata fino a quest'ultima data. La misura
          dell'indennita' per i periodi successivi a quelli  previsti
          nei commi 1 e 2 e' dell'ottanta per cento.
             7.  Negli  ambiti  di  cui  al  comma  6,  ai lavoratori
          collocati in mobilita' entro la data del 31  dicembre  1992
          che,  al  momento  della  cessazione  del rapporto, abbiano
          compiuto un'eta'  inferiore  di  non  piu'  di  dieci  anni
          rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento
          di  vecchiaia  e  possano  far  valere,  nell'assicurazione
          generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  e  i
          superstiti,  un'anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          ventotto anni, l'indennita' di mobilita' spetta  fino  alla
          data   di  maturazione  del  diritto  al  pensionamento  di
          anzianita'. Per i lavoratori dipendenti anteriormente  alla
          data del 1  gennaio 1991 dalle societa' non operative della
          Societa'  di  gestione  e  partecipazioni  industriali  Spa
          (GEPI) e della Iniziative Sardegna Spa (INSAR) si prescinde
          dal requisito dell'anzianita' contributiva; l'indennita' di
          mobilita' non  puo'  comunque  essere  corrisposta  per  un
          periodo superiore a dieci anni.
             8.  L'indennita'  di  mobilita'  sostituisce  ogni altra
          prestazione di  disoccupazione  nonche'  le  indennita'  di
          malattia e di maternita' eventualmente spettanti.
             9.  I periodi di godimento dell'indennita' di mobilita',
          ad esclusione di quelli  per  i  quali  si  fa  luogo  alla
          corresponsione  anticipata  ai  sensi  del  comma  5,  sono
          riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento  del
          diritto  alla pensione e ai fini della determinazione della
          misura della  pensione  stessa.  Per  i  detti  periodi  il
          contributo   figurativo   e'  calcolato  sulla  base  della
          retribuzione cui e' riferito il  trattamento  straordinario
          di  intergrazione  salariale  di  cui  al comma 1. Le somme
          occorrenti per la copertura della contribuzione  figurativa
          sono  versate  dalla  gestione  di  cui  al  comma  11 alle
          gestioni pensionistiche competenti.
             10.  Per  i  periodi  di  godimento  dell'indennita'  di
          mobilita'  spetta  l'assegno per il nucleo familiare di cui
          all'art.  2  del  decreto-legge  13  marzo  1988,  n.   69,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
          n. 153.
             11. I datori di lavoro, ad eccezione  di  quelli  edili,
          rientranti  nel  campo  di applicazione della normativa che
          disciplina  l'intervento  straordinario   di   integrazione
          salariale,  versano  alla gestione di cui all'art. 37 della
          legge 9  marzo  1989,  n.  88,  un  contributo  transitorio
          calcolato con riferimento alle retribuzioni assoggettate al
          contributo  integrativo  per  l'assicurazione  obbligatoria
          contro la disoccupazione involontaria,  in  misura  pari  a
          0,35  punti di aliquota percentuale a decorrere dal periodo
          di paga in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge  e  fino  al periodo di paga in corso al 31
          dicembre 1991 ed in misura pari a 0,43  punti  di  aliquota
          percentuale  a  decorrere  dal periodo di paga successivo a
          quello in corso al 31 dicembre 1991 fino a tutto il periodo
          di paga in corso al 31 dicembre 1992; i  datori  di  lavoro
          tenuti   al  versamento  del  contributo  transitorio  sono
          esonerati,  per  i   periodi   corrispondenti   e   per   i
          corrispondenti   punti   di   aliquota   percentuale,   dal
          versamento del contributo di cui all'art. 22 della legge 11
          marzo 1988, n. 67, per la parte a loro carico.
             12.  L'indennita'  prevista  dal  presente  articolo  e'
          regolata  dalla  normativa  che  disciplina l'assicurazione
          obbligatoria  contro  la  disoccupazione  involontaria,  in
          quanto  applicabile,  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui
          all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
             13. Per i giornalisti l'indennita' prevista dal presente
          articolo e' a carico dell'Istituto nazionale di  previdenza
          dei giornalisti italiani. Le somme e i contributi di cui al
          comma  11  e  all'art.  4, comma 3, sono dovuti al predetto
          Istituto.  Ad  esso vanno inviate le comunicazioni relative
          alle procedure previste dall'art. 4, comma 10,  nonche'  le
          comunicazioni di cui all'art. 9, comma 3.
             14.  E'  abrogato l'art. 12 della legge 5 novembre 1968,
          n. 1115, e successive modificazioni.
             15. In caso di squilibrio finanziario delle gestioni nei
          primi tre anni successivi a quello  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge, il Ministro del tesoro, di concerto
          con il Ministro del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,
          adegua  i  contributi  di  cui  al  presente articolo nella
          misura  necessaria  a  ripristinare  l'equilibrio  di  tali
          gestioni".
          Note alle premesse:
            -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
             -  L'art.  5  della  citata  legge  n. 223/1991 e' cosi'
          formulato (per il testo dell'art. 7  si  veda  in  note  al
          titolo):
             "Art.  5  (Criteri  di  scelta dei lavoratori ed oneri a
          carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei lavoratori
          da collocare in mobilita' deve avvenire, in relazione  alle
          esigenze  tecnico-produttive ed organizzative del complesso
          aziendale, nel rispetto dei criteri previsti  da  contratti
          collettivi  stipulati  con  i  sindacati di cui all'art. 4,
          comma 2, ovvero,  in  mancanza  di  questi  contratti,  nel
          rispetto dei seguenti criteri in concorso tra loro:
               a) carichi di famiglia;
               b) anzianita';
               c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
             2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da collocare in
          mobilita',  l'impresa  e'  tenuta  al rispetto dell'art. 9,
          ultimo comma, del decreto-legge 29  gennaio  1983,  n.  17,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,
          n. 79.
             3.  Il recesso di cui all'art. 4, comma 9, e' inefficace
          qualora sia intimato senza l'osservanza della forma scritta
          o in violazione  delle  procedure  richiamate  all'art.  4,
          comma  12,  ed  e'  annullabile  in  caso di violazione dei
          criteri  di  scelta  previsti  dal  comma  1  del  presente
          articolo.  Salvo  il  caso  di  mancata  comunicazione  per
          iscritto, il recesso puo' essere impugnato  entro  sessanta
          giorni  dal  ricevimento  della comunicazione con qualsiasi
          atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere  nota
          la  volonta'  del  lavoratore anche attraverso l'intervento
          delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui  all'art.
          4,  comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o
          l'invalidita', si applica l'art. 18 della legge  20  maggio
          1970, n. 300, e successive modificazioni.
             4.  Per  ciascun lavoratore posto in mobilita' l'impresa
          e'  tenuta  a  versare  alla  gestione   degli   interventi
          assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di
          cui  all'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in trenta
          rate mensili, una somma pari a  sei  volte  il  trattamento
          mensile  iniziale  di  mobilita'  spettante  al lavoratore.
          Tale somma e' ridotta alla meta' quando la dichiarazione di
          eccedenza del personale di cui all'art. 4, comma  9,  abbia
          formato oggetto di accordo sindacale.
             5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla
          commissione  regionale  per  l'impiego,  procuri offerte di
          lavoro a tempo indeterminato aventi le  caratteristiche  di
          cui  all'art.  9  comma  1,  lettera  b),  non e' tenuta al
          pagamento delle rimanenti rate relativamente ai  lavoratori
          che  perdano  il  diritto  al  trattamento  di mobilita' in
          conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il
          periodo in cui essi, accettando le offerte procurate  dalla
          impresa, abbiano prestato lavoro.
             6.  Qualora  il lavoratore venga messo in mobilita' dopo
          la  fine  del  dodicesimo  mese  successivo  a  quello   di
          emanazione  del  decreto  di  cui all'art. 2, comma 1, e la
          fine  del  dodicesimo  mese   successivo   a   quello   del
          completamento  del  programma  di  cui all'art. 1, comma 2,
          nell'unita' produttiva in cui il lavoratore  era  occupato,
          la  somma  che  l'impresa  e' tenuta a versare ai sensi del
          comma 4 del presente articolo e' aumentata di cinque  punti
          percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente
          tra   l'inizio   del   tredicesimo   mese   e  la  data  di
          completamento del programma. Nel medesimo  caso  non  trova
          applicazione  quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2
          della legge 8 agosto 1972, n. 464".
          Nota all'articolo 1:
             - Per  il  testo  dell'intero  art.  7  della  legge  n.
          223/1991 si veda in nota al titolo.