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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-05-1993
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vigente al 19/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-5-1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 aprile 1993;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 27 aprile 1993;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, nonché, rispettivamente, l'elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale si svolgono contestualmente mediante un primo turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, di seguito denominata legge.
2. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei comuni e nelle province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni.
3. L'eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi previsti dall'art. 6, commi 5 e 6, e dall'art. 8, commi 7 e 8, della legge, indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate dal comma 2.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il comma 6 dell'art. 34 della legge n. 81/1993 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) prevede che: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana i regolamenti di attuazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400".
- Il comma 1, lettera b), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6, commi 5 e 6, della citata legge n. 81/1993 è il seguente:
"5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento".
- I commi 7 e 8 dell'art. 8 della medesima legge n. 81/1993 sono così formulati:
"7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.
8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento".