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DECRETO-LEGGE 26 aprile 1993, n. 122

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/4/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 giugno 1993, n. 205 (in G.U. 26/06/1993, n.148).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
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vigente al 10/12/2014
Testo in vigore dal: 27-6-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  apportare
integrazioni  e  modifiche  alla  normativa  vigente  in  materia  di
discriminazione  razziale,  etnica  e  religiosa,   allo   scopo   di
apprestare piu' efficaci strumenti di prevenzione e  repressione  dei
fenomeni  di  intolleranza  e  di  violenza  di  matrice  xenofoba  o
antisemita; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 aprile 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Discriminazione,  odio  o  violenza  per  motivi  razziali,   etnici,
                        nazionali o religiosi 
  1. L'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e'  sostituito
dal seguente: 
    "Art. 3. - ((1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,
anche ai fini  dell'attuazione  della  disposizione  dell'articolo  4
della convenzione, e' punito: 
      a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in  qualsiasi
modo idee fondate sulla superiorita' o sull'odio razziale  o  etnico,
ovvero incita a commettere o commette  atti  di  discriminazione  per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; 
      b) con la reclusione  da  sei  mesi  a  quattro  anni  chi,  in
qualsiasi modo, incita a commettere o commette  violenza  o  atti  di
provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici,  nazionali  o
religiosi)). 
    2.((CAPOVERSO SOPPRESSO DALLA L. 25 GIUGNO 1993, N. 205)). 
    ((3. E' vietata ogni organizzazione,  associazione,  movimento  o
gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o
alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi
partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi,  o
presta assistenza alla loro attivita', e' punito, per il  solo  fatto
della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi
a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni,
associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo,  con  la
reclusione da uno a sei anni)). 
  ((1- bis. Con la sentenza di condanna per uno  dei  reati  previsti
dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o  per  uno  dei
reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale  puo'
altresi' disporre una o piu' delle seguenti sanzioni accessorie: 
    a) obbligo di prestare un'attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per finalita' sociali o di pubblica  utilita',  secondo
le modalita' stabilite ai sensi del comma 1- ter; 
    b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo
di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima  di
altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno; 
    c) sospensione della  patente  di  guida,  del  passaporto  e  di
documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non
superiore ad un anno, nonche' divieto di detenzione di  armi  proprie
di ogni genere; 
    d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma,  ad  attivita'  di
propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative suc-
cessive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a  tre
anni. 
  1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro  di  grazia  e
giustizia determina, con proprio decreto, le modalita' di svolgimento
dell'attivita' non retribuita a favore della collettivita' di cui  al
comma 1- bis, lettera a). 
  1-quater. L'attivita' non retribuita a favore della  collettivita',
da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva  per  un
periodo massimo di dodici  settimane,  deve  essere  determinata  dal
giudice  con  modalita'  tali  da  non   pregiudicare   le   esigenze
lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato. 
    1-quinquies.  Possono  costituire  oggetto   dell'attivita'   non
retribuita a favore della collettivita': la prestazione di  attivita'
lavorativa  per  opere  di  bonifica   e   restauro   degli   edifici
danneggiati, con scritte, emblemi o simboli  propri  o  usuali  delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui  al  comma  3
dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654;  lo  svolgimento
di lavoro a favore di  organizzazioni  di  assistenza  sociale  e  di
volontariato, quali  quelle  operanti  nei  confronti  delle  persone
handicappate,  dei   tossicodipendenti,   degli   anziani   o   degli
extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalita' di protezione
civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per  altre
finalita' pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter. 
  1-sexies. L'attivita' puo' essere svolta nell'ambito e a favore  di
strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati)).