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DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 1993, n. 124

Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-4-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2005)
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Testo in vigore dal: 28-4-1993
al: 31-12-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23  ottobre  1992,
n. 421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 1° marzo 1993; 
  Acquisito il parere delle commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 aprile 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e delle finanze; 
 
                              E M A N A 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  legislativo  disciplina  le   forme   di
previdenza   per   l'erogazione    di    trattamenti    pensionistici
complementari  del  sistema  obbligatorio  pubblico,   al   fine   di
assicurare piu' elevati livelli di copertura previdenziale. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 76  della  Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire,  se   non   con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
             - Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge
          n.  421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione  e
          la  revisione  delle  discipline  in materia di sanita', di
          pubblico impiego, di previdenza e di finanza  territoriale)
          e' il seguente:
             "1.  Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente  legge,  salvo  quanto  previsto  al  comma  2 del
          presente articolo, uno o piu' decreti  legislativi  per  il
          riordino   del   sistema   previdenziale   dei   lavoratori
          dipendenti privati e  pubblici,  salvaguardando  i  diritti
          quesiti, con lo scopo di stabilizzare al livello attuale il
          rapporto tra spesa previdenziale e prodotto interno lordo e
          di  garantire, in base alle disposizioni di cui all'art. 38
          della Costituzione e ferma  restando  la  pluralita'  degli
          organismi     assicurativi,    trattamenti    pensionistici
          obbligatori omogenei, nonche' di favorire la  costituzione,
          su  base  volontaria, collettiva o individuale, di forme di
          previdenza per l'erogazione  di  trattamenti  pensionistici
          complementari,  con  l'osservanza  dei seguenti princi'pi e
          criteri direttivi:
              a)-u) (omissis);
               v) previsione di piu'  elevati  livelli  di  copertura
          previdenziali, disciplinando la costituzione, la gestione e
          la  vigilanza  di  forme  di  previdenza,  anche articolate
          secondo criteri di  flessibilita'  e  diversificazione  per
          categorie  di beneficiari, per la erogazione di trattamenti
          pensionistici  complementari   del   sistema   obbligatorio
          pubblico per i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi
          ed  i liberi professionisti, su base volontaria, collettiva
          o individuale, con  garanzia  di  autonomia  e  separazione
          contabile  e  patrimoniale,  mediante  gestioni  dirette  o
          convenzionate affidate,  in  regime  di  concorrenza,  agli
          organismi  gestori delle forme obbligatorie di previdenza e
          assistenza ivi compresi quelli  cui  si  applica  l'art.  1
          della  legge  9  marzo  1989,  n.  88, nonche' alle imprese
          assicurative abilitate alla gestione del ramo  VI,  di  cui
          alla  tabella  allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742,
          alle societa'  di  intermediazione  mobiliare  (SIM)  e  ad
          operatori  pubblici  e privati, con l'osservanza di sistemi
          di capitalizzazione, con la partecipazione negli organi  di
          amministrazione  e  di  controllo interno di rappresentanti
          dei  soggetti  che  concorrono   al   finanziamento   delle
          gestioni,  prevedendosi  la  possibilita' di concessione di
          agevolazioni  fiscali  in  coerenza   con   gli   obiettivi
          stabiliti  dall'art.  17  della  legge 29 dicembre 1990, n.
          408".