stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 1993, n. 119

Disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 09/05/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2020)
nascondi
Testo in vigore dal: 9-5-1993
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  15  del  decreto-legge  15  gennaio  1991,   n.   8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come
modificato  dall'art.  1, comma 2, della legge 7 agosto 1992, n. 356,
di conversione in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  8
giugno 1992, n. 306;
  Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 marzo 1993;
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro di grazia e giustizia;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
             Richiesta di cambiamento delle generalita'
  1.  La richiesta di cambiamento delle generalita' a norma dell'art.
15  del  decreto-legge  15  gennaio  1991,  n.  8,  convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  15  marzo  1991,  n. 82, e' indirizzata
congiuntamente ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia ed e'
ricevuta, unitamente agli elementi di cui all'art.  12  del  predetto
decreto-legge,  dalla  autorita' che propone lo speciale programma di
protezione, ovvero, successivamente, dalla  commissione  centrale  di
cui all'art. 10 del predetto decreto-legge.
  2. Alla domanda relativa al cambiamento delle generalita' dei figli
minori   deve   essere   unito   l'assenso   dell'altro   genitore  o
l'autorizzazione del giudice tutelare. Il giudice  tutelare,  sentiti
gli  interessati, decide tenendo conto delle esigenze di tutela della
sicurezza del minore, della  sicurezza  della  persona  ammessa  allo
speciale programma di protezione e dei diritti dei coniugi.
  3.  La richiesta di cambiamento delle generalita' non e' soggetta a
pubblicazione e contro di essa non e' ammessa opposizione.
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di princi'pi e criteri direttivi e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti.
             -  Il  testo  vigente  dell'art.  15  del D.L. n. 8/1991
          (Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di
          estorsione e per la protezione di  coloro  che  collaborano
          con  la  giustizia),  come modificato dall'art. 1, comma 2,
          della legge 7 agosto 1992, n. 356, e' il seguente:
             "Art. 15. - 1. Nell'ambito dello speciale  programma  di
          protezione,  quando ogni altra misura risulti non adeguata,
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro di grazia e giustizia, puo' essere autorizzato, su
          richiesta   degli   interessati,   il   cambiamento   delle
          generalita', garantendone la  riservatezza  anche  in  atti
          della pubblica amministrazione.
             1-bis.  Il  Governo  della  Repubblica  e'  delegato  ad
          emanare, entro il 31 marzo 1993, su proposta  del  Ministro
          dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  di grazia e
          giustizia,  un  decreto  legislativo   recante   le   norme
          occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1,
          secondo i seguenti princi'pi e criteri direttivi:
               a)  segretezza  e  speditezza  del procedimento per il
          cambiamento delle generalita', con esclusione di  qualsiasi
          forma di pubblicita' preventiva e successiva;
              b)  iscrizione  in  un  registro  presso  il  Ministero
          dell'interno delle nuove e  delle  precedenti  generalita',
          dei  dati  anagrafici,  sanitari  e  fiscali  relativi alla
          persona, nonche' di quelli relativi al possesso,  da  parte
          della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto
          dalla  legge  per  l'esercizio  di  determinate  attivita';
          previsione  che  gli  atti,  provvedimenti  e   certificati
          relativi  alla  stessa  persona,  compresi  gli  atti  e  i
          certificati di stato civile e loro estratti, possano essere
          rilasciati, anche in assenza di generalita', dai competenti
          uffici ed organi,  all'autorita'  designata  dal  Ministero
          dell'interno, a richiesta di quest'ultima;
               c)   validita'   delle   attestazioni  ai  fini  della
          iscrizione nell'anagrafe del  comune  di  residenza  e  del
          rilascio  da  parte delle amministrazioni pubbliche di atti
          di propria  competenza,  compreso  il  nuovo  documento  di
          identita';
              d)  previsione  che gli atti da annotarsi, iscriversi o
          trascriversi nei registri dello stato civile contenenti  le
          precedenti  generalita',  emessi successivamente al decreto
          di cambiamento  delle  generalita',  continuino  ad  essere
          iscritti sotto le precedenti generalita';
               e) riconoscimento ad entrambi i genitori o, in caso di
          disaccordo,  ad  uno  dei  due,  previa  autorizzazione del
          giudice  tutelare,  della   facolta'   di   richiesta   del
          cambiamento di generalita' per i figli minori;
               f) previsione che il cambiamento delle generalita' non
          abbia  effetto  sui  rapporti  di  natura  civile, penale e
          amministrativa, sostanziali e processuali,  in  corso  alla
          data  di  cambiamento  delle  generalita'  e disciplina dei
          rapporti con riguardo alle nuove generalita'; previsione  e
          disciplina delle eventuali deroghe;
               g)  istituzione  di  garanzie a tutela dei diritti dei
          terzi in buona fede; determinazione dei casi per i quali  i
          terzi  hanno  diritto  a  conoscere  il collegamento fra la
          precedente e la nuova identita'; azionabilita' dei  diritti
          dei  terzi con la possibilita' per il giudice di dichiarare
          l'obbligo  di  rivelare   il   richiesto   collegamento   e
          possibilita'    di   impugnativa   in   caso   di   rigetto
          dell'istanza;
               h) adozione di appositi strumenti e procedure  per  le
          notificazioni,  le  comunicazioni e il recapito di plichi o
          altri effetti postali diretti alla persona protetta;
               i) possibilita'  per  le  persone  protette  di  agire
          mediante  rappresentanti  per  lo  svolgimento dei rapporti
          sostanziali e processuali di natura civile e amministrativa
          anteriori al mutamento delle generalita', nonche' di essere
          autorizzate   ad   usare    le    precedenti    generalita'
          relativamente ai rapporti giuridici in corso;
               l)  previsione di speciali modalita' per la iscrizione
          nel casellario giudiziale, e per il rilascio  dei  relativi
          certificati,   delle   condanne   per  reati  eventualmente
          commessi in data anteriore e posteriore al provvedimento di
          cambiamento delle generalita'".
             -  L'art.  14  della  legge  n.   400/1988   (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri) e' cosi' formulato:
             "Art.  14  (Decreti  legislativi)   -   1.   I   decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica  con la denominazione di 'decreto legislativo' e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
             2.  L'emanazione  del  decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
             3.   Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
             4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".
          Nota all'art. 1:
             -  Si trascrive il testo degli articoli 10 e 12 del D.L.
          n. 8/1992 (per il testo dell'art. 15 si veda in  note  alle
          premesse):
             "Art.  10.  -  1.  Nei  casi  in cui le misure di tutela
          adottabili,  ai  sensi  delle   norme   gia'   in   vigore,
          direttamente  dall'Alto  commissario  per  il coordinamento
          della  lotta  contro  la  delinquenza  di   tipo   mafioso,
          dall'autorita'  di  pubblica  sicurezza  o, se si tratta di
          persona detenuta, dal Ministero di  grazia  e  giustizia  -
          Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria, non sono
          ritenute adeguate al fine di assicurare  l'incolumita'  dei
          soggetti  elencati  nell'art.  9 e il pericolo derivi dagli
          elementi forniti o che essi possono fornire per lo sviluppo
          delle indagini o per il giudizio, puo' essere definito  uno
          speciale   programma   di   protezione,   comprendente,  se
          necessario, anche misure di assistenza.
             2. Con decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto
          con  il  Ministro di grazia e giustizia, sentiti i Ministri
          interessati, e' istituita una commissione centrale  per  la
          definizione  ed  applicazione  dello  speciale programma di
          protezione, composta da un Sottosegretario di Stato, che la
          presiede, da  due  magistrati  con  particolare  esperienza
          nella  trattazione  di  processi  per fatti di criminalita'
          organizzata e da cinque funzioni e  ufficiali  esperti  nel
          settore.  Per  i  compiti  di  segreteria  e  istruttori la
          Commissione  centrale  si  avvale   dell'Ufficio   per   il
          coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
             3.  Le  misure  di  protezione  e di assistenza a favore
          delle persone ammesse allo speciale  programma  di  cui  al
          comma  1,  nonche'  i criteri di formulazione del programma
          medesimo e le modalita' di attuazione, sono  stabilite  con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  di  grazia  e  giustizia,  sentiti  il   Comitato
          nazionale  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  e la
          Commissione centrale di cui al  comma  2.  Non  si  applica
          l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
             "Art.  12.  -  1.  Le persone nei cui confronti e' stata
          avanzata proposta di ammissione allo speciale programma  di
          protezione   devono   rilasciare  all'autorita'  proponente
          completa e documentata attestazione riguardante il  proprio
          stato  civile,  di  famiglia e patrimoniale, gli obblighi a
          loro   carico   derivanti   dalla   legge,   da    pronunce
          dell'autorita'   o  da  negozi  giuridici,  i  procedimenti
          penali, civili e amministrativi pendenti, i titoli di  stu-
          dio  e  professionali,  le  autorizzazioni,  le licenze, le
          concessioni e ogni altro titolo abilitativo  di  cui  siano
          titolari.  Le  predette persone devono, altresi', designare
          un  proprio  rappresentante   generale   o   rappresentanti
          speciali per gli atti da compiersi.
             2.  Lo  speciale programma di protezione e' sottoscritto
          dagli interessati, i quali si impegnano personalmente a:
               a)  osservare  le  norme  di  sicurezza  prescritte  e
          collaborare attivamente all'esecuzione del programma;
              b) (soppressa dalla legge di conversione);
               c) adempiere agli obblighi previsti dalla legge e alle
          obbligazioni contratte".